Governo: bonus per favorire occupazione di donne, over 50, giovani e ricercatori

I principali incentivi alle assunzioni previsti per chi assume tra il 2014 e il 2015, per un totale di 2,4 miliardi, sono: 
 
- il bonus donne e over 50 (50 milioni di euro, legge 92/2012): sconto del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato; 
 
- il bonus giovani (809 milioni di euro, dl 76/2013): un terzo della retribuzione mensile  lorda imponibile ai fini previdenziali, per 18 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori tra i 18 ed i 29  anni,  con una delle seguenti condizioni: 
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi 
b) essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; 
 
- il bonus ricercatori (71 milioni, dl 83/2012): credito d'imposta del 35%,  con un  limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: 
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; 
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo; 
 
- il piano nazionale Garanzia Giovani (1.412 milioni di euro): bonus da un minimo di 1.500 euro per un contratto a tempo determinato di durata tra i 6 e inferiore ai 12 mesi o indeterminato, a un massimo di 6.000 euro per l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) di giovani tra i 16 e i 29 anni (che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione se minorenni) non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione. Sono disponibili a livello regionale e provinciale un totale di 188.755.343,66 euro (Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014 e Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014).
Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato;
 
- il bonus giovani in agricoltura (18 milioni di euro, dl 91/2014): un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  esclusivamente mediante compensazione dei contributi dovuti, per assunzioni effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015 con contratto di lavoro a tempo  indeterminato o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato con certi requisiti (articolo 5 comma 3 dl 91/2014) di giovani tra i 18 e 35 anni che siano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
Per quanto riguarda il bonus donne e over 50, ad esempio, è possibile continuare ad usufruire dello sconto del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per massimo: 12 mesi in caso di assunzione a termine, 18 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto a termine (messaggio dell’Inps 6319 del 29 luglio).
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. 
Più precisamente tale bonus, introdotto dalla legge Fornero (legge 92/2012, art. 4 commi da 8 a 11), è destinato ai datori di lavoro che dal primo gennaio 2013 assumono a tempo determinato o indeterminato:
- uomini e donne di almeno 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi; 
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (ossia nel periodo stabilito non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto subordinato di almeno sei mesi, o negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata e hanno percepito un reddito inferiore al livello annuale minimo personale escluso da impostazione, come indicato dal decreto del 20 marzo 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico con un’elevata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Ai fini dell’ottenimento di tale incentivo, al pari del bonus giovani, l’assunzione deve incrementare la base occupazionale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, nel rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (articoli 1 e 40 regolamento CE 80/2008 del 6 agosto 2008). 
L’incentivo è comunque applicabile se l’aumento occupazionale non avviene per: dimissioni volontarie di un lavoratore, invalidità o decesso, pensionamento per raggiungimento dei limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Tale bonus è subordinato alla regolarità contributiva del datore di lavoro e al rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge Fornero all’articolo 4, commi 12, 13 e 15.
 
Al momento i risultati in termini occupazionali risultano inferiori rispetto alle aspettative a causa dell’interpretazione spesso restrittiva delle norme e dei requisiti, del ritardo nell’adozione dei provvedimenti attuativi, della complessità e modalità delle procedure operative, nonché per via della negativa congiuntura occupazionale.
Con il bonus giovani, ad esempio, si intendeva creare 100 mila posti di lavoro stabili, ma delle 30.998 domande ricevute dall’Inps fino all’8 settembre solo 24 mila si sono tradotte in assunzioni confermate entro i termini stabiliti.
Per quanto riguarda, invece, il bonus donne e over 50, le istruzioni operative per la richiesta degli incentivi sono state deliberate dopo un anno dall’entrata in vigore della legge Fornero e nell’arco di 18 mesi sono giunte all’Inps quasi 48mila domande, di cui sono state approvate 47.520. Di queste ultime quasi l’80% si riferisce all’assunzione di donne e oltre il 50% riguarda contratti a termine.
 
Tuttavia, alcuni recenti interventi legislativi hanno semplificato le procedure: il decreto legge Poletti (dl 34/2014, convertito dalla legge 78/2014) con riferimento al bonus per le donne e gli ultra cinquantenni, in quanto per i contratti a tempo determinato ha reso non necessario l’indicazione della causale e ha ammesso cinque proroghe nell’arco di 36 mesi. Il decreto legge Giovannini (D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013) e il decreto Poletti, invece, hanno apportato delle semplificazioni in merito all’apprendistato, che nel secondo trimestre dell’anno ha registrato una forte crescita tra le forme di assunzione.
 
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