Governo: credito d’imposta per ricerca e sviluppo più selettivo

Dal 31 dicembre 2014 il credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato verrà abolita (agevolazione prevista dall’articolo 24 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 e introdotta dall’art. 3 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014). 
Rispetto a tale agevolazione, il nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 7 del disegno di Legge di Stabilità per il 2015, introdurrà varie modifiche, quali: l’ammissione, tra le spese per il personale, esclusivamente di quelle relative al personale altamente qualificato e l’eliminazione del divieto di accesso alle imprese con fatturato superiore ai 500 milioni di euro. 
 
I beneficiari sono: tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
 
Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono:
a) lavori sperimentali o teorici svolti presentanti come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da impiegare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o consentire un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Possono essere incluse anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione riguardanti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere: l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso commerciale; la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
 
Le spese ammissibili sono relative a: 
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti (stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989) in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e comunque con un costo unitario superiore a 2 mila euro al netto di IVA; 
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali attinenti a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
e) spese sostenute per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5 mila euro.
 
La tipologia agevolativa consiste in un credito d’imposta del:
- 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 2012, 2013 e 2014;
- 50% per le spese relative alle lettere a) e c) (personale qualificato e contratti di ricerca).
Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a partire da quello di costituzione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché siano sostenute spese di almeno 30 mila euro per attività di ricerca e sviluppo.
Un’altra condizione per l’ammissione al contributo: l’incremento della propria spesa in R&S rispetto al triennio compreso tra il 2012 e il 2014, triennio fisso di riferimento per il calcolo di tale aumento.
 
Il credito d’imposta sosterrà gli investimenti in attività di R&S inclusi nei periodi d’imposta 2015 – 2019.
 
Il credito d’imposta per R&S diventerà operativo dopo l’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, contenente le disposizioni operative, decreto che verrà emanato successivamente all’approvazione della Legge di Stabilità per il 2015.
 
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