Agenzia delle entrate: nuovo codice tributo per l’art bonus

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il codice tributo per usufruire della compensazione del credito d’imposta conosciuto per le erogazioni liberali effettuate a favore delle iniziative culturali è il “6842” (risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014).
 
Il credito d’imposta, noto come art bonus, (previsto dal decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014) è finalizzato a sostenere le erogazioni liberali a sostegno della cultura effettuate dalle persone fisiche e giuridiche nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 2013.
 
Sono ammesse a credito d’imposta le elargizioni in denaro per: 
- Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
- Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come specificato negli atti parlamentari: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004);
- Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
 
Il credito d'imposta è concesso nella misura del:
- 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016. 
Per i titolari di reddito d’impresa (ossia redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali sia in forma individuale sia collettiva) l’art bonus non può essere superiore al 5 per mille dei ricavi annui (mentre per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta massimo ammissibile è pari al 15% del reddito imponibile).
 
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Più precisamente, per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione mediante il modello di pagamento F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014). Al fine di consentire tale compensazione è stato istituito il codice tributo “6842”, denominato “Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS - art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116/E).
 
Il suddetto credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
 
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