La Corte di giustizia europea, con la sentenza dell’11 dicembre 2014, causa C-212/13, si è espressa relativamente all’utilizzo da parte di privati delle riprese della loro telecamera, che riprendeva la strada pubblica, al fine di individuare alcuni autori di atti vandalici sulla loro abitazione e sul fatto che uno degli stessi si sia lamentato della lesione della sua privacy. Pertanto i giudici europei si sono posti il quesito seguente: se le riprese domestiche rappresentano un trattamento di dati, soggetto alla direttiva europea sulla privacy (n. 95/46/CE), o se costituiscono un’attività lecita permessa senza vincoli ai soggetti privati.
Secondo la Corte di giustizia europea, in primo luogo le riprese con la telecamera di famiglia consistono in un trattamento di dati personali in quanto la registrazione dell’immagine di una persona permette di identificarla e si tratta di un trattamento automatizzato.
In secondo luogo tale trattamento di dati non è considerabile come impiego effettuato da persone fisiche per soli scopi personali o domestici - caratteristica per cui sarebbe escluso dall’applicazione della normativa sulla privacy - in quanto la videosorveglianza si estende allo spazio pubblico, oltre l’ambito privato della persona che tratta i dati.
Nella sentenza, inoltre, si ricorda che si deve bilanciare l’interesse alla privacy con quello legittimo del responsabile del trattamento alla tutela dei propri beni, salute, vita e della sua famiglia.
Con riferimento al secondo interesse indicato, nell’ordinamento italiano il provvedimento generale del garante della privacy dell’8 aprile 2010 sulla videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) precisa che il codice della privacy (decreto legislativo 196/2003) non si applica alla videosorveglianza svolta da persone fisiche per scopi puramente personali, a condizione che i dati non vengano comunicati sistematicamente a terzi o diffusi. Esempi di tali casi sono: gli strumenti di videosorveglianza capaci di identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni o altre apparecchiature rilevanti immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed dentro condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).
Tuttavia tale provvedimento generale stabilisce che, per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere circoscritto ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, su aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.