Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo dopo la Legge di Stabilità 2015

Il Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014) ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
 
La Legge di Stabilità 2015 ha di recente riscritto la disciplina di tale credito d'imposta, che ora è riconosciuto:
  • per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016);
  • a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni);
  • fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario;
  • nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta;
  • anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Sarà un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ad adottare le disposizioni attuative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
 
Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per:
  • assunzione di personale "altamente qualificato" impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
  • costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne (quest'ultimo tipo di spesa è una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto a quanto era stato previsto originariamente dal Decreto Destinazione Italia);
 
Relativamente alla seguenti attività di ricerca e sviluppo:
 
  • lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze;
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
  • acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Inoltre, in ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a € 30.000 (prima era previsto che fosse almeno pari a € 50.000).
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.
 
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
 
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