Start Up innovative: finanziamenti bancari facilitati grazie a MCC

Prevista dal decreto “Crescita 2.0” convertito in legge nel dicembre del 2012, la misura intensifica le modalità d’intervento con cui il Fondo di Garanzia favorisce l’accesso al credito bancario, identificando per le startup innovative e per gli incubatori certificati delle procedure di attivazione semplificate e prevedendo condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
 
Quando le imprese si trovano nella fase di avvio incontrano grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario. Le garanzie richieste diventano ancora più onerose qualora le imprese, come avviene nel caso delle startup innovative e degli incubatori certificati, conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite come più rischiose. L’intervento del Fondo mira a ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende strategiche per l’incremento della competitività del tessuto economico del nostro Paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all’attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita. 
 
Le startup innovative, in quanto imprese di nuova costituzione, non sono valutabili sulla base dei dati di bilancio e, a salvaguardia dell’innovatività, necessitano di procedure snelle che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi rapidi.  Per questo motivo la procedura di concessione della garanzia del Fondo alle startup innovative e agli incubatori certificati di impresa è stata sensibilmente semplificata.
 
I requisiti sono soltanto due: 
  1. essere una startup innovativa o incubatore certificato, ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 5 del decreto legge 179/2012, iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo;
  2. il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull’operazione finanziaria.
La garanzia sui finanziamenti bancari alle startup e agli incubatori è concessa a titolo gratuito e, inoltre, alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Comitato di gestione.
 
L’intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri.
L’intervento fissa in 2,5 milioni di euro l’importo massimo complessivo garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili. Si tratta di una soglia elevata, soprattutto se rapportata a una realtà come quella delle startup innovative che, per la definizione data dalla legge, non superano un fatturato annuo di 5 milioni di euro.
Il Fondo copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa o dell’incubatore. Il 20% dell’importo dell’operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistita da alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di un’eventuale garanzia personale; si rileva pertanto un certo grado di coinvolgimento della Banca, poiché essa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull’impresa e può più facilmente effettuare un’adeguata valutazione delle strategie e delle prospettive di sviluppo della startup innovativa o dell’incubatore, fermo restando che la copertura dell’80% del rischio della operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del finanziamento.
 
La garanzia del Fondo è una agevolazione introdotta dal Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.  
L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, bensì deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai Confidi, occorre rivolgersi ad un operatore accreditato. 
Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera.
L’impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione della delibera.
 
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