Soggetti beneficiari
Micro e piccole imprese, Consorzi di imprese, Reti di impresa, Reti Temporanee di Imprese (RTI), Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) formate da micro, piccole imprese:
- attive al momento della presentazione della domanda
- con sede legale o unità locale nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna, regolarmente denunciata all’Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna
- in regola con il pagamento del diritto camerale annuale.
Modalità di assegnazione ed entità del contributo
I contributi sono assegnati a tutte le istanze aventi i requisiti richiesti dal regolamento, con riduzione proporzionale dell’importo del contributo nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore all’ammontare dei contributi richiesti a fronte di domande ammissibili.
Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito dell'eventuale riduzione proporzionale, risulti inferiore ad euro 500. L’importo risultante dalla somma di tali esclusioni sarà ripartito in modo proporzionale a favore delle altre imprese assegnatarie del contributo.
Contributo spettante in assenza di riduzione proporzionale:
- 50% delle spese ammissibili
- Limite massimo di 3.000 euro.
In caso di presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di imprese, Reti di impresa, RTI, ATI il contributo massimo assegnabile è elevato in misura pari alla moltiplicazione tra il contributo massimo per un’impresa singola (€ 3.000) ed il numero di imprese partecipanti alla struttura aggregata richiedente, e comunque non oltre l’importo complessivo di € 25.000,00.
Periodo di ammissibilità delle spese
Dal 1 gennaio 2018 alla data di invio della domanda. Le spese dovranno essere fatturate e integralmente pagate al momento dell'invio della domanda.
Spese ammissibili
Il costo minimo da sostenere per l'accesso al contributo è di 1.000 euro di imponibile.
Gli interventi devono essere realizzati nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa installazione, al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:
- Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
- Sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone payment);
- Dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;
- Sistemi di rilevazione delle banconote false.
Sono ammissibili solo l’acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti.
Sono esclusi i canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature. Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi. Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza il cui acquisto sia stato fatturato in un periodo diverso da quello considerato dal presente regolamento.