Credito d'imposta del 75 % sugli investimenti pubblicitari 2020

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che intendono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo d'imposta precedente, possono beneficiare di un credito d'imposta del 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Chi può beneficiare del credito d'imposta 

Possono beneficiare del credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali:

  • Imprese e Lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta,dalle dimesioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • Enti non commerciali.

Quali sono gli investimenti e le spese ammissibili 

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati  esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali come di seguito riportate.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat- line con servizi a sovraprezzo.

Qual è l'entità del beneficio

Il credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali è pari al 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Quali sono le modalità e le tempistiche per beneficiare del beneficio

I soggetti interessati devono presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia: 

 dal 1° marzo al 31 marzo 2020

 

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