Pubblicato sul sito istituzionale Anpal il Decreto Direttoriale n. 394 del 2/12/2016, che istituisce l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani" finalizzato alla integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative nè seguono studi o corsi di formazione, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.
Destinatari dell’incentivo
L’incentivo è fruibile dai datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati. I giovani devono essere registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" e devono essere stati presi in carico dalle strutture competenti. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nel limite dei fondi stanziati (€ 200.000.000,00).
Tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con un contratto:
- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale; é invece escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
Importo dell’incentivo
L’importo dell’incentivo è pari:
- nel caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
- nel caso di assunzione a tempo determinato, al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L'incentivo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014 (tale riferimento dovrebbe riferirsi ad una durata dell'incentivo di 12 mesi) e deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28/2/2019.
Gli incentivi sono fruiti nel limite degli aiuti “de minimis”. La fruizione oltre i limiti del "de minimis" comporta la verifica dell'incremento occupazionale netto. Inoltre, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, la fruizione oltre il "de minimis" è possibile solo quando ricorra, in aggiunta a quelle generali, una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Procedimento di ammissione all’incentivo
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del decreto.
L'INPS determina l'importo dell'incentivo, verifica la registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani, e, accertata la disponibilità delle risorse, comunica la prenotazione al datore di lavoro. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'erogazione del beneficio avviene mediante conguagio sulle denunce contributive.