La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2031 il credito di imposta ricerca e sviluppo, che dal 2023 vedrà calare la percentuale del beneficio dal 20% al 10% con un tetto di 5 milioni di euro ed ha confermato, fino al 2025, i crediti di imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
L'incentivo, introdotto con la Legge di Bilancio 2020 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio 2021, si articola in quattro crediti di imposta, diversamente modulati, con regole comuni e spese ammissibili parzialmente differenziate.
In particolare, è possibile distinguere i seguenti incentivi:
Per il credito d'imposta ricerca e sviluppo è prevista una percentuale di beneficio del:
Per il credito d'imposta innovazione tecnologica è prevista una percentuale di beneficio del:
Per il credito d'imposta innovazione tecnologica, finalizzata all'innovazione digitale 4.0 o alla transizione ecologica è prevista una percentuale di beneficio del:
Per il credito d'imposta design ed ideazione estetica è prevista una percentuale di beneficio del:
Le imprese possono beneficiare del credito d'imposta ricerca e sviluppo per le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Sono agevolabili con il credito d'imposta ricerca e sviluppo:
Le imprese possono beneficiare del credito d'imposta innovazione tecnologica per le attività di innovazione tecnologica, i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, finalizzati alla realizzazione di prodotti (beni e servizi) o processi di produzione nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Le imprese possono invece beneficiare del credito d'imposta innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica per:
Sono agevolabili con il credito d'imposta innovazione tecnologica, anche finalizzata all'innovazione digitale 4.0 e alla transizione ecologica:
Le imprese possono agevolare con il credito d'imposta design ed ideazione estetica le attività innovative, diverse da quelle svolte nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; si intende pertanto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito di imposta, i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente. Resta agevolabili la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Sono agevolabili con il credito d'imposta design ed ideazione estetica:
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese.
Per quanto riguarda gli adempimenti documentali, la disposizione normativa richiede la redazione e conservazione di una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
La Legge di Bilancio 2022, proroga il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 fino al 2025 mentre, a partire dal 2023, scompare il credito d’imposta sui beni strumentali nuovi non aventi le caratteristiche di Industria 4.0.
Le regole applicative sono le stesse già introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e questo consente alle imprese di continuare ad utilizzare le regole già in essere, necessarie per effettuare tutti gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2031 il credito di imposta ricerca e sviluppo, che dal 2023 vedrà calare la percentuale dal 20% al 10% con un tetto di 5 milioni di euro ed ha confermato fino al 2025 i crediti di imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
Pubblicato il Bando per la rivitalizzazione dei centri storici, per favorire il ripopolamento, la rivitalizzazione e la rigenerazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree dei Comuni interessati dal sisma, attraverso il finanziamento di progetti di nuovo insediamento, riqualificazione, ammodernamento e/o ampliamento di quelle attività che, tramite l’offerta di beni e servizi, siano realmente idonee ad attrarre l’interesse e l’afflusso di persone nelle aree stesse.
Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a € 20.000,00.
La Regione Emilia Romagna, con questo Bando, intende supportare la riqualificazione delle imprese operanti nei settori del commercio, di vicinato e ambulante, del pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi, anche polifunzionali, favorendo la rigenerazione degli spazi e la realizzazione di investimenti atti a introdurre nuovi servizi e processi di cambiamento e di innovazione digitale e tecnologica necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati nonché le nuove tendenze nei comportamenti dei consumatori.
Previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo fino a complessivi euro 70.000,00.
Il decreto CER, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.
Il Titolo II del decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Il Titolo III del decreto reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.
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