Novità sul Credito di imposta formazione 4.0

La circolare arriva dopo che, con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, sono state le regole applicative e a seguito delle richieste di chiarimento che sono pervenute allo stesso ministero. In particolare, la circolare si sofferma su alcuni aspetti operativi del bonus:
  • sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali: viene chiarito che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018;
  • sull’ammissibilità della formazione on line o in e-learning: per il Ministero è possibile fruire del bonus anche per eventi formativi svolti con modalità telematiche ma deve essere garantita la verifica delle presenza del discente; ciò può essere fatto con appositi test di verifica ai quali rispondere sia durante il corso che al termine dello stesso;
  • sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione: nella circolare si afferma che nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista per gli aiuti alla formazione (regolamento n. 651/2014).

 

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