Riapre il bando della regione Emilia Romagna sulle diagnosi energetiche

Ammissibili le seguenti tipologie di interventi: 
  • Diagnosi energetiche
Nel caso di richiesta di contributo per effettuare una diagnosi energetica, il contributo è erogabile solo a seguito dell’effettiva realizzazione da parte dell’impresa beneficiaria all’interno del sito produttivo oggetto di domanda di contributo di almeno un intervento di efficientamento energetico, ivi inclusi gli interventi di tipo gestionale, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi energetica.
  • Adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001, comprensivi di diagnosi energetiche
Nel caso di richiesta di contributo riguardante l’intervento per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia, conformi alle norme ISO 50001, il contributo è erogabile solo a seguito dell’ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alle norme ISO 50001.
Un medesimo sito produttivo non può essere oggetto di domanda di contributo sia per la diagnosi energetica sia per l’adozione del Sistema di Gestione Energia conforme alle norme ISO.
L’ammontare del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari al:
  1. Diagnosi energetiche: 100% delle spese ammissibili, fino ad un contributo massimo di 10.000,00 euro al netto dell’IVA per la     realizzazione della diagnosi energetica;
  2. Adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001, comprensivi di diagnosi energetiche: 100% delle spese ammissibili, fino ad un contributo massimo di 20.000,00 euro al netto dell’IVA, per l’adozione del Sistema di Gestione Energia conforme alle norme ISO 50001.
Il contributo è finalizzato a coprire il 100% delle spese ammissibili ed è composto da una quota di cofinanziamento statale stabilita nel 25% delle spese ammissibili e da una restante quota di cofinanziamento regionale stabilita nel 75% delle stesse spese ammissibili. 
 
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Previsto un contributo a fondo perduto:

  • del 40% della spesa effettivamente sostenuta: per le microimprese, le piccole e medie imprese;
  • del 20% della spesa effettivamente sostenuta: per le imprese classificabili come intermedie;
  • del 19% della spesa effettivamente sostenuta: per le grandi imprese.