Corte di Cassazione: videosorveglianza e lavoro

La sentenza della Corte di Cassazione (n. 4331 del 30 gennaio 2014) ha trattato una violazione da parte del legale rappresentale di una società - gestore di un supermercato - che aveva installato delle telecamere, alcune delle quali orientate sulle casse senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali e senza la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. La pronuncia risulta innovativa in quanto la suprema Corte non ha tenuto conto della difesa del contravventore - che dichiarava che l'impianto di videosorveglianza "non era funzionante".  
Nella suddetta sentenza, infatti, è stato precisato che, in virtù dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), va tutelato a priori il bene giuridico della riservatezza del lavoratore; pertanto rappresenta reato a carico del datore la mera installazione non autorizzata dell’impianto di videoripresa, anche se la telecamera rimane spenta in attesa di ottenere il nulla osta della Dtl (Direzione Territoriale del Lavoro) o di siglare l'accordo con i sindacati. Per evitare sanzioni, le telecamere devono quindi essere montate solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
Più precisamente, gli impianti e le apparecchiature di controllo necessari per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in assenza di queste, con la commissione interna. In mancanza di accordo, su domanda del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando le modalità per l'uso di tali impianti, ove occorra. In particolare, per gli impianti e le apparecchiature esistenti, l'Ispettorato del lavoro provvede a ciò entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilendole prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso di tali impianti, se necessario. Il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna o i sindacati dei lavoratori possono ricorrere contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rivolgendosi al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
 
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