Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Quale incentivo prevede il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina del Mise?

Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina prevede la concessione di un contributo a fondo perduto calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore antecendente al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

 

  • a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000;
  • b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 50.000.000.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.


L’agevolazione non può, comunque, superare l’ammontare massimo di euro 400.000.

Chi può richiedere il contributo previsto dal Fondo Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina del Mise?

Sono ammissibili al Fondo le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritti e attivi nel Registro delle imprese, che presentano i seguenti requisiti:

 

  • a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Quando richiedere il contributo previsto dal Fondo Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina del Mise?

La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, solo attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

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 il contributo varia a seconda del regime di aiuti:

  • regime “de minimis”: contributo in conto capitale a fondo perduto del 70% della spesa ammissibile;
  • regime di esenzione: contributo in conto capitale del 55% per le micro e piccole imprese, 45% per le medie imprese.
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  • € 3.500,00 per tutte le singole certificazioni elencate nell’Art. 3 (escluso accreditamento S.O.A.).
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Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher (fondo perduto) e avranno un importo unitario massimo di:

  • euro 5.000,00 per le Microimprese;
  • euro 10.000,00 per le altre.