Credito d'imposta energia elettrica e gas: aumentate le aliquote per i mesi di ottobre e novembre 2022

La bozza del Decreto Aiuti-ter, approvata al Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre 2022, ha prorogato e aumentato la portata delle misure messe in campo dal Governo per contrastare il caro energia causato dal conflitto russo-ucraino.

Con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022, l'aliquota del credito d'imposta, destinato alle imprese sia energivore e gasivore sia non energivore e non gasivore è stata elevata dal 25% al 40%.

Chi può beneficiare del credito d'imposta energia?

Il credito d'imposta energia è destinato alle seguenti tipologie di imprese:

  • imprese energivore;
  • imprese gasivore;
  • imprese non energivore;
  • imprese non gasivore.

Quando un'impresa si può definire energivora?

Dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dal decreto del Mise del 21 dicembre 2017, le imprese energivore sono quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che sono in possesso di almeno uno dei requisiti che seguono:

  • operare in uno dei settori dell’allegato 3 delle Linee guida della Commissione Europea 200/01 in merito agli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia;
  • esercitare in uno dei settori dell’allegato 5 delle Linee guida di cui sopra e con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Val (valore aggiunto lordo);
  • non fanno parte degli allegati precedenti, ma risultano tra gli elenchi Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) delle imprese a forte consumo energetico per gli anni 2013 o 2014.

Quando un'impresa si può definire gasivora?

Con recente decreto del 2 marzo 2018 il MISE ha definito le imprese a forte consumo di gas naturale, o imprese gasivore, come imprese che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a 1 GWh.

Considerando un potere calorifico tipico PCS pari a 10.5725 KWh/smc, ad 1GWh corrispondono 94.852 smc/anno. Dunque se un'impresa consuma quasi 95 mila standard metri cubi annui può rientrare nelle agevolazioni dedicate ai gasivori.

Oltre al parametro del consumo annuo, analogamente alle imprese energivore, anche per le imprese gasivore devono rispettare ulteriori requisiti relativi al codice ateco ed all’indice di intensità gasivora rispetto al VAL, quali:

a) avere un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell’Annesso 3 delle Linee Guida;
b) avere un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell’Annesso 5 delle Linee Guida ed essere caratterizzate da un indice di intensità gasivora calcolato rispetto al Valore Aggiunto Lordo, come previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida CE, non inferiore al 20%.

Quali sono le aliquote del credito d'imposta energia di cui possono beneficiare le imprese energivore?

Per le imprese energivore è previsto un credito d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata del:

  • 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Quali sono le aliquote del credito d'imposta energia di cui possono beneficiare le imprese gasivore?

Per le imprese gasivore è previsto un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici del:

  • 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3°trim. 2019.

Quali sono le aliquote del credito d'imposta energia di cui possono beneficiare le imprese non energivore?

Per le imprese non energivore, ovverosia quelle che dispongono di  contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è previsto un credito d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata del:

  • 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1°trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • anche per le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw: 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Quali sono le aliquote del credito d'imposta energia di cui possono beneficiare le imprese non gasivore?

Per le imprese non gasivore, ovverosia quelle che hanno i requisiti di impresa gasivora, è previsto un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici del:

  • 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3°trim. 2019.

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