Credito di imposta per la formazione nel settore delle tecnologie Industria 4.0

Per l’attuazione della disposizione, fruibile in forma automatica, è stata prevista una spesa di 250 milioni di euro, per l’anno 2019, spesa che sarà oggetto di monitoraggio sulla fruizione, per garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, da parte del MEF.
Il nuovo incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2018, per i soggetti “solari”, ovvero nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve adottare le disposizioni applicative necessarie, individuando le procedure di concessione e di utilizzo per l’atteso beneficio fiscale, entro la fine del mese di marzo 2018 (ossia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018).
In attesa del decreto del MISE, sono state pubblicate, in data 15 marzo 2018, alcune risposte ai quesiti presentati relativamente alle nuove misure fiscali di favore per le imprese.
 
In particolare:
 
I soggetti destinatari del credito d’imposta sono tutte le imprese, che effettuano spese per la formazione nel settore delle tecnologie, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato.
 
Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività formative agevolabili. L’incentivo può essere riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
La base di calcolo del credito d’imposta, stando al testo normativo, dovrebbe essere riferita al solo costo aziendale del personale “interno” che frequenta i corsi di formazione, di conseguenza, l’agevolazione non sembrerebbe spettare con riferimento ai costi sostenuti dall’azienda per la formazione effettuata da terzi.
Nell’ambito del costo aziendale, si ritiene dovrebbero rientrare: la retribuzione al lordo di ritenute e contributi, comprensiva dei ratei di TFR, di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati in relazione a ore o giornate di formazione nonché le eventuali indennità di trasferta.
 
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione del personale dipendente, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal "Piano nazionale Industria 4.0", quali:
 
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
 
Sono escluse dall’agevolazione, in quanto non considerate attività di formazione ammissibili, le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
 
Le attività formative, pattuite attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali, dovranno riguardare gli specifici ambiti e settori definiti dalla norma istitutiva. In particolare, le tre categorie definite sono:
 
  • vendita e marketing – le cui attività di formazione possono essere relative a: acquisti; commercio al dettaglio; commercio all'ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori; stoccaggio; tecniche di dimostrazione; marketing; ricerca di mercato;
  • informatica e tecniche – le cui voci ammesse sono: analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete; linguaggi di programmazione; progettazione di sistemi informatici; programmazione informatica; sistemi operativi; software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A, alla Legge n.232/2016; software oggetto dell'allegato B alla Legge n.232/2016;
  • tecnologia e produzione – di cui le 88 voci sono riportate nell’Allegato A, alla Legge n.207/2017. Tra le principali voci, si segnalano quelle relative ai sistemi di comunicazione, alla robotica, alle biotecnologie, all’ingegneria, alla progettazione, eccetera.
 
Il credito d'imposta per la “formazione 4.0” deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi.
Il credito potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione nel Modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Il beneficio non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di 700.000 euro.
 
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, del D.Lgs. n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi certificativi.
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