Sima 2012 – Pubblicata la nuova Ordinanza che apporta ulteriori modifiche all’Ordinanza n. 57/2012

Pubblicata l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emilia Romagna n. 7 del 24 aprile 2018 che apporta ulteriori modifiche, tra cui la proroga dei termini di esecuzione dei lavori, all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i., riguardante i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi a favore delle imprese.
 
Nello specifico con tale Ordinanza viene disposto: 
 
BENI IMMOBILI
 
Gli interventi sui beni immobili di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati:
 
  • entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018.
 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli sopracitati devono essere completati e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate sempre entro i due termini sopra elencati.
 
I termini di esecuzione dei lavori sopra citati non si applicano agli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per i quali il termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.
 
I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), con provvedimento del Commissario.
 
Per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche progettuali in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018; ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, eventuali modifiche in aumento presentate oltre il termine suddetto, se ritenute congrue, saranno autorizzate e concesse in regime “de minimis”, per la quota relativa all'aumento del contributo.
 
BENI MOBILI STRUMENTALI E SCORTE
 
Gli interventi di riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte devono essere completati:
 
  • entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018.
 
I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.
 
RENDICONTAZIONE
I beneficiari devono presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:
  • entro il 29 marzo 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori, per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 31 luglio 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori, per i quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018;
  • entro il 31 gennaio 2020 per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.
Si precisa, infine, che in caso di contributi in corso di concessione od erogazione, la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, per le imprese di tutti i settori si intende d’ufficio riferita al 31 dicembre 2018 per interventi per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2019 per gli interventi per i quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018. 
Per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene riferito al 31 gennaio 2020.
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L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di:

  • € 2.000,00, per le iniziative che si svolgeranno in Italia o in uno dei 27 Paesi dell’Unione europea;
  • € 2.500,00, per tutte le iniziative che si svolgeranno in paesi extra UE, incluso il Regno Unito.