Sisma 2012: il 31 marzo 2017 scade il termine per la consegna della verifica di sicurezza

Il termine per la consegna della verifica di sicurezza, al comune di riferimento (comma 4 dell'art. 5 dell'Ord. 40/2015), tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), scade definitivamente il 31 marzo 2017. Si sollecitano, quindi, le imprese che non abbiano ancora consegnato la verifica di sicurezza ad attivarsi entro tale data.
Com'è noto, l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'Emilia Romagna n. 59 del 14 dicembre 2016, che apportava ulteriori modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 (c.d. "Ordinanza capannoni"), è intervenuta anche sul termine ultimo per depositare al Comune di riferimento la verifica di sicurezza, eseguita dallo strutturista a valle dell'eliminazione delle carenze dell'edificio produttivo in funzione del rilascio del certificato di agibilità sismica provvisoria e che abbia evidenziato un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello richiesto ad un analogo edificio di nuova costruzione.
Tale obbligo di deposito era stato introdotto dall'Ord. n. 40/2015 e il relativo termine era stato originariamente fissato al 31 dicembre 2015. In seguito, con l'Ord. n. 36/2016, venne prorogato al 31 luglio 2016 (v. Comunicazione n. ec16073 del 19 luglio 2016); infine, la menzionata Ord. 59/2016 lo ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017.
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