Terremoto del 20 e 29 maggio 2012 - Restituzione dei prestiti

A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2016 del D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", è stata prevista la proroga della prima rata nonché il contestuale allungamento del piano di rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 
 
In particolare l'art. 6 comma 1 del decreto prevede che il pagamento della prima rata dei finanziamenti contratti:
  • ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
  • ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
  • ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016,

è differito per pari importo al 31 ottobre 2016.

Inoltre, i pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti sono posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
 
Pertanto, il nuovo piano di ammortamento, in attesa dell'adeguamento delle convenzioni tra ABI e CDP, dovrebbe essere così strutturato:
 

N. RATE

SISMA 1

SISMA 2

1

31/10/2016

(stesso importo rata scadente il 30/06/2016)

31/10/2016

(stesso importo rata scadente il 30/06/2016)

2

30/06/2017

30/06/2017

3

31/12/2017

31/12/2017

4

30/06/2018

30/06/2018

5

31/12/2018

31/12/2018

6

30/06/2019

30/06/2019

7

31/12/2019

31/12/2019

8

30/06/2020

30/06/2020

 
Attenzione: il comma 2 precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i commissari delegati provvederanno alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C (2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea.
 
Il comma 3 dello stesso art. 6 ricorda che tali finanziamenti sono assistiti dalle garanzie dello Stato senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri stabiliti in precedenza.
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