Art- Bonus: credito di imposta per la digitalizzazione turistica

Beneficiari sono:

1) gli esercizi ricettivi singoli: strutture organizzate in forma imprenditoriale, riconducibili alle seguenti tipologie:

  • strutture alberghiere con almeno 7 camere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali);
  • strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali);

2) gli esercizi ricettivi aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari: aggregazioni - nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari – costituite da un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio singolo componente l’aggregazione.

3) le agenzie di viaggio e tour operator appartenenti al cluster 10 dello studio di settore “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e cluster 11 dello studio di settore “Agenzie specializzate in turismo incoming”.
 
Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, gli esercizi ricettivi devono svolgere in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Il credito di imposta è riconosciuto per le seguenti tipologie di spese:
1) spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Per tale categoria di spese, è agevolabile il costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di:
modem/router;
dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
2) spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. E’ ammissibile il costo sostenuto per acquisto di software e applicazioni;
3) spese perprogrammi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi. E’ eleggibile il costo sostenuto per l’acquisto di:
software;
hardware (server, hard disk);
4) spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio. Il credito di imposta è riconosciuto per i contratti di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
5) spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale. L’agevolazione compete per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
6) spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. In tal caso, il bonus spetta per:
contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
acquisto di software;
7) spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Sono agevolabili le spese per il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Sono esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.
Al fine di individuare l’esatto momento in cui le spese si considerano effettivamente sostenute – e, quindi, se le stesse rientrano o meno nel periodo agevolato – occorre prendere in considerazione i criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito di imposta compete nella misura 30% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro.
Il bonus, concesso in regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1470/2013, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Per richiedere il credito di imposta, occorre presentare domanda in via telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo modalità che dovranno essere definite dello stesso Ministero.
 
Le istanze di accesso al credito di imposta possono essere presentate:
  • entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche, per le spese sostenute nell’anno 2014;
  • dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016, per le spese sostenute nell’anno 2015;
  • dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, per le spese sostenute nell’anno 2016.

 

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  • dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
  • attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
Il credito di imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997) tramite modello F24, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
Il credito di imposta:
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è stato concesso;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
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