Credito di imposta per la rimozione dell’amianto

Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia. Il credito sarà pari al 50% delle spese sostenute.
Per beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro. 
 
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato, inoltre:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; necessita, ai fini della fruizione, dell’utilizzo del modello F24 telematico.
La prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. 
Le modalità applicative del credito d'imposta, saranno stabilite con un decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento (entro il 2 maggio 2016), da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” e, pertanto, non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria.
 
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Previsto un contributo a fondo perduto:

  • del 40% della spesa effettivamente sostenuta: per le microimprese, le piccole e medie imprese;
  • del 20% della spesa effettivamente sostenuta: per le imprese classificabili come intermedie;
  • del 19% della spesa effettivamente sostenuta: per le grandi imprese.