Bonus Pubblicità: dal 1° al 31 marzo 2024 la prenotazione del bonus per investimenti pubblicitari

Come anticipato nel titolo, i soggetti interessati nel 2024 a fruire del credito d'imposta previsto dal Bonus Pubblicità dovranno presentare:

  • dal 1° al 31 marzo 2024, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
  • dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello agevolato, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che comunica l'ammontare spettante. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo la chiusura del termine per il ricevimento della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

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Coc'è il Bonus Pubblicità?

Dal 2018 è stato istituito il Bonus Pubblicità: un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A decorrere dall’anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Chi può beneficiare del Bonus Pubblicità?

I beneficiari sono:         

  • Imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato; 
  • Lavoratori autonomi, incluse le professioni regolamentate;
  • Enti non commerciali

Non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:​

  • nel 2024 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
  • nel 2024 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
  • che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2024.

 Quali sono le caratteristiche dell'agevolazione concessa dal Bonus Pubblicità e quali sono gli investimenti ammissibili?

Il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno. L’agevolazione è subordinata al valore incrementale che deve essere non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili effettuati nell’anno precedente.

Il credito è riconosciuto per investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea oppure editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile. Sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ovvero presso il ROC, e sia dotata della figura del direttore responsabile.

Si sottolinea che non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, come previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate; non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

Il credito spetta nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Inoltre, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

 

Per ulteriori informazioni chiamaci allo 059/362285 oppure scrivici a info@esclamativa.it

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