MASE: pubblicato il Decreto CER

Il decreto CER, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in avanti PNRR).

Il Titolo II del decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il Titolo III del decreto reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.

Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.

TITOLO II

TITOLO II: chi può beneficiare degli incentivi di cui al presente Titolo?

I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente Titolo sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER e si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle CACER nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  • le CACER che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto;
  • l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’articolo 4;
  • gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente Titolo:

  • alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
  • ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  • ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.

TITOLO II: Quali sono le tariffe incentivate ed il periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui al presente Titolo?

Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell’Allegato 1 del Decreto.

L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, nel limite di quanto previsto all’art. 3, comma 2, lettera a).

L’ARERA definisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui Titolo II.

Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL.

La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.

TITOLO II: Quali sono le procedure di accesso agli incentivi di cui al presente Titolo?

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo è presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

TITOLO III

TITOLO III: Quali sono le tariffe incentivate ed il periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui al presente Titolo?

I beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente Titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dei beneficiari del Titolo II;
  • insussistenza dei casi di cui al paragrafo dei beneficiari del Titolo II;
  • l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  • possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente Titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

TITOLO III: Quali sono le procedure di accesso agli incentivi di cui al presente Titolo?

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di garantire ai soggetti beneficiari del contributo PNRR l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II, il GSE, nel valorizzare il contingente disponibile per gli incentivi, tiene conto della potenza allocata per i progetti PNRR e della tempistica per l’entrata in esercizio degli impianti.

TITOLO III: Quali spese agevolano gli incentivi di cui al presente Titolo?

Sono ammissibili le seguenti spese:

  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  5. connessione alla rete elettrica nazionale;
  6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  8. direzioni lavori, sicurezza;
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

 

 

Per ulteriori informazioni chiamaci allo 059/362285 oppure scrivici a info@esclamativa.it

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