Bonus Sanificazione: definiti i termini per la comunicazione delle spese ammissibili

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 si potrà effettuare la comunicazione delle spese ammissibili per il Bonus Sanificazione e DPI, previsto dal Decreto Sostegni bis per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Chi può beneficiare del bonus

Possono beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.   

Quali sono le spese ammissibili   

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per: 

  • a)      la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 
  • b)      la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammissibili; 
  • c)      l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 
  • d)      l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • e)      l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
  • f)       l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Misura del bonus

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Pertanto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con cui rende nota la percentuale.

Modalità di richiesta 

È previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

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