Il bonus formazione 4.0 sarà valido anche nel 2019 ma con una nuova veste

Una prima novità apportata con l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera alla disciplina del credito di imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56), riguarda la misura dell’agevolazione: per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (quindi, dal 1° gennaio 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) l’intensità dell’aiuto sarà pari al:
  • 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.
 
Un’altra modifica riguarda l’importo massimo che ciascuna impresa potrà beneficiare.
In base a quanto disposto dall’emendamento, nel 2019, il credito d’imposta resta confermato (come previsto dall’impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2018) fino a 300.000 euro solo per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese il bonus spetterà nel limite massimo annuale di 200.000 euro.
Nessun’altra modifica alla disciplina del credito di imposta è prevista dall’emendamento, che ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2019 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto interministeriale 4 maggio 2018.
 
Il beneficio è applicabile alle attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa, purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
Le attività di formazione possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
 
Lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Come indicato nella suddetta circolare, il deposito dei contratti può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it), anche successivamente allo svolgimento delle attività formative.
 
Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).
 
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente. Restano fermi gli obblighi documentali già previsti ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
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