Agenzia delle entrate: detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

Fino al 31 dicembre 2014, in base alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), si può beneficiare della detrazione:
  • Del 50% sulle ristrutturazioni edilizie;
  • Del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica.
Gli ambiti di applicazione degli ecobonus - sgravi e incentivi fiscali per le opere volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici previsti dal decreto ecobonus (Dl 63/2013) riguardano: risparmio energetico; ristrutturazioni; adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici esistenti; incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico della stessa; installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico, sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
In caso di rimozione dell’amianto dal tetto del capannone, ad esempio, le condizioni per usufruire della detrazione del 65% sono:
  • Concomitanza dell’intervento di rimozione dell’amianto dal tetto con l’azione di risparmio energetico. Anche al rifacimento del tetto è applicabile la detrazione;
  • Esistenza di un impianto di riscaldamento nell’edificio già prima dell’inizio dei lavori, presupposto per l’applicazione della detrazione;
  • Conseguimento, alla conclusione dell’intervento, di una trasmittanza termica utile U delle strutture che compongono l’involucro edilizio (in base ai valori nelle tabelle dell’allegato B del decreto 11 marzo 2008);
  • Invio all’Enea della documentazione prescritta entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Per tale categoria d’interventi la detrazione massima ammessa è pari a 60 mila euro. Le spese sostenute per l’intervento di risparmio energetico su un immobile strumentale presentano un doppio vantaggio: oltre a beneficiare della detrazione delle imposte dovute sul reddito (Irpef o Ires), concorrono anche a determinare il reddito di impresa o di professioni o arti.
 
In generale, con riferimento alle ristrutturazioni edilizie, le detrazione sono:
  • del 50% fino al 31 dicembre 2014, con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015. Dall’1 gennaio 2016 la detrazione torna alla misura ordinaria del 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Possono fruire dell’agevolazione: tutti coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno sul territorio dello Stato. Tra i potenziali beneficiari rientrano sia i proprietari, sia coloro che hanno diritti reali sugli immobili oggetto di ristrutturazione e che ne sostengono le relative spese (ossia: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento; locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti che producono redditi in forma associata, ossia in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e gli siano intestati bonifici e fatture.
 
In merito agli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti:
  • Le detrazione sono: del 65% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Del 50% per i pagamenti effettuati dall’ 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Del 36% dal 1° gennaio 2016, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia. La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.
  • Possono usufruire dell’agevolazione: tutti i contribuenti, residenti o meno, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; i titolari di un diritto reale sull’immobili; i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato; i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Tuttavia i familiari conviventi non possono richiedere gli ecobonus se i lavori sono realizzati su mobili strumentali all’attività di impresa. 
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