MISE e MEF: mini-bond a favore delle PMI

Il decreto interministeriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell’Economia (decreto 5 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2014) prevede la diffusione di mini-bond - obbligazioni societarie o titoli analoghi emessi dai soggetti beneficiari finali - a favore delle PMI (secondo i criteri dell’allegato 1 al regolamento n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008) e dei loro consorzi (come definiti nelle Disposizioni operative del Fondo). Le piccole e medie imprese potranno pertanto ottenere maggiore liquidità finanziaria tramite l’aumento del numero di soggetti acquirenti dei mini-bond e l’introduzione di semplificazioni procedurali.
I mini-bond saranno garantiti dallo Stato attraverso il fondo centrale PMI gestito dal MISE e potranno avere una durata tra i 36 e i 120 mesi.
L’importo massimo garantito dal fondo per ogni PMI beneficiaria è pari a 1,5 milioni di euro.
Il fondo ha a disposizione 50 milioni di euro, che potrebbero salire a 100 milioni di euro con successivo decreto del MISE.
 
La garanzia del fondo potrà essere pari al:
  • 50% dell’ammontare dell’operazione sottostante se è previsto un rimborso a rate;
  • 30% dell’ammontare dell’operazione sottostante se è previsto un rimborso in un’unica rata.
Potranno richiedere la garanzia diretta del fondo le banche, gli intermediari finanziari e i gestori a fronte di:
  • Singole operazioni di sottoscrizioni di mini-bond
  • Portafogli di mini-bond.
Ai fini dell’ammissione alla garanzia del fondo, le operazioni di sottoscrizione di mini-bond - sia presentate singolarmente, sia comprese in un portafoglio di mini-bond - devono riguardare mini-bond aventi, ciascuno, le seguenti caratteristiche:
  • Essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
  • Non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
  • Presentare date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario posteriori alla data di delibera del Consiglio di gestione che accoglie la richiesta di garanzia del Fondo;
  • Avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
  • Non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
Nel caso in cui i mini-bond prevedono la possibilità di conversione, la garanzia concessa dal Fondo ha efficacia fino alla data dell'eventuale utilizzo dell'opzione di conversione del mini-bond. Il portafoglio dei mini-bond, al fine dell’ammissione alla garanzia del fondo, deve avere un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro e non superiore a 300 milioni di euro.  Per essere ammessi alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali sono valutati in base ai modelli di punteggio e alla relativa metodologia di applicazione previsti dalle Disposizioni operative del Fondo. 
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