Agenzia delle entrate: agevolazioni per le start-up

A partire dal prossimo modello Unico chi ha investito nel capitale di start-up innovative potrà usufruire della riduzione delle imposte da versare. 
Più precisamente, gli sconti fiscali sono:
  • Per le persone fisiche: detrazione del 19% del conferimento massimo agevolabile, ossia 500 mila euro annui, fino a un massimo di 95 mila euro;
  • Per le aziende: deduzioni del 20% degli investimenti in start-up, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Per start-up innovativa si intendono: quelle società ad alto valore tecnologico non quotate, costituite da non oltre 48 mesi, con valore della produzione fino a 5 milioni di euro e che non distribuiscono utili nei primi anni di vita.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 la Commissione Europea ha autorizzato gli incentivi fiscali, ritenuti compatibili con le direttive comunitarie, a chi investe nelle start-up innovative. 
Il periodo d’imposta 2016, invece, richiede un’ulteriore autorizzazione.
 
Di seguito le agevolazioni per chi investe nelle start-up:
  • Anche per le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari, oltre che per i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti in start-up;
  • La deduzione Ires sale al 27% se gli investimenti riguardano start-up innovative a vocazione sociale e start-up che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad elevato valore innovativo in campo energetico;
  • Ottenimento di credito d’imposta al 35%, fino a un massimo di 200 mila euro, per nuove assunzioni di personale altamente qualificato a tempo indeterminato, a patto che i nuovi occupati rimangano per almeno tre anni;
  • La parte di reddito da lavoro corrisposta dalle startup e incubatori certificati agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi (sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi) non contribuisce alla formazione dell'imponibile fiscale o contributivo. Tuttavia, i collaboratori occasionali non possono usufruire dell’agevolazione, perché percettori di redditi diversi;
  • Alle startup innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Pertanto le start-up innovative, finché hanno i requisiti per essere definite tali, non devono fare il test di operatività. 
Per l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il triennio di osservazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.
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