Iperammortamento 2026-2028: disposizioni attuative, adempimenti e procedure operative

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) la bozza del decreto attuativo che disciplina le modalità operative del nuovo iperammortamento 2026-2028 destinato ad incentivare gli investimenti in beni strumentali. Il provvedimento, prima di diventare efficace, deve ottenere il concerto del MEF, passare al controllo della Corte dei Conti ed essere infine emanato: si tratta quindi di un impianto regolatorio in via di definizione, ma già utile per comprendere gli adempimenti che le imprese dovranno presidiare.

Il decreto, in attuazione delle previsioni della Legge di bilancio 2026, entra nel merito di alcuni snodi decisivi: decorrenze, definizione di beni “Made in EU” (materiali, software e rinnovabili), iter di comunicazioni tramite piattaforma, oneri documentali (perizia e certificazione contabile) e controlli.

Decorrenze: conta la “data di effettuazione” dell’investimento, non l’ordine

Uno dei punti più rilevanti riguarda il perimetro temporale: l’incentivo copre gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza “finestre” annuali e senza meccanismi di coda legati alle consegne.

Il decreto chiarisce che il riferimento è alla nozione di investimento “effettuato” secondo il TUIR: in particolare, la regola richiamata (art. 109) porta l’attenzione sulla data di consegna o spedizione del bene (per i beni mobili), non sulla data dell’ordine

“Made in EU”: come viene declinato il requisito per beni materiali, software e investimenti FER

L’iperammortamento è riservato agli investimenti in beni strumentali prodotti all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Per rendere verificabile questo requisito, la misura individua criteri puntuali e specifici a seconda della tipologia di bene agevolato, accompagnati da precisi obblighi documentali.

Requisito “Made in EU”: applicazione pratica per beni materiali e immateriali

Beni strumentali materiali

Per i beni materiali, l’agevolazione riguarda due categorie distinte di investimenti:

  • beni materiali funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi, individuati nell’Allegato IV;

  • beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia prodotta.

Ai fini dell’accesso al beneficio, l’origine europea del bene deve essere adeguatamente dimostrata. A tal fine, l’impresa deve essere in possesso, in alternativa, di:

  • un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente; oppure

  • una dichiarazione di origine del produttore, resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che il bene:

    • è stato interamente ottenuto all’interno dell’UE/SEE, oppure

    • ha subito in tali territori la ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, secondo i criteri di origine doganale applicabili.

La corretta qualificazione dell’origine assume quindi un ruolo centrale nella tenuta dell’agevolazione in fase di verifica.

Beni strumentali immateriali (software)

Per quanto riguarda i beni immateriali, l’iperammortamento interessa i software indicati nell’Allegato V.

In questo caso, il requisito “Made in EU” non è legato alla sede del fornitore, ma alle modalità e alla localizzazione delle attività di sviluppo. È richiesta una dichiarazione del produttore, anch’essa resa ai sensi del DPR 445/2000, idonea a dimostrare che lo sviluppo rilevante del software sia riconducibile all’ambito UE/SEE.

La dichiarazione deve consentire di ricostruire in modo chiaro:

  • dove sono state svolte le principali attività di sviluppo (progettazione, architettura, codifica, test, debugging);

  • che almeno il 50% del valore complessivo delle attività di sviluppo sia riferibile a soggetti operanti nell’UE/SEE;

  • l’eventuale utilizzo di componenti open source, che non concorrono alla determinazione dell’origine del software.

Ne deriva un aspetto operativo di rilievo: per i software, la qualificazione come “Made in EU” richiede una ricostruzione puntuale e documentata della filiera di sviluppo, con particolare attenzione alla valorizzazione delle attività svolte in ambito europeo e alla distinzione rispetto alle componenti open source.

Fotovoltaico e investimenti FER: condizioni applicative e limiti tecnici

Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione ai moduli rientranti nelle tipologie di cui alle lettere b) e c). In particolare, sono agevolabili:

  • i moduli fotovoltaici di cui alla lettera b), con celle e moduli entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea e caratterizzati da un’efficienza a livello di cella non inferiore al 23,5%;

  • i moduli fotovoltaici di cui alla lettera c), prodotti negli Stati membri dell’Unione europea e composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse prodotte nell’Unione europea, con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Tali moduli devono risultare inclusi in appositi elenchi tecnici, con conseguenze dirette sulla selezione dei componenti e sulla verifica della filiera produttiva.

Investimenti in fonti rinnovabili: spese ammissibili e criteri di dimensionamento

Rientrano nell’agevolazione i beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, comprendendo:

  • gruppi di generazione elettrica;

  • sistemi di accumulo;

  • trasformatori e misuratori;

  • servizi ausiliari degli impianti;

  • impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

  • impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente a calore di processo, non cedibile a terzi.

Gli investimenti possono riguardare beni installati sia presso la sede produttiva principale sia su unità catastali diverse, purché collegate alla stessa unità produttiva tramite punti di prelievo (POD).

Il dimensionamento degli impianti destinati all’autoconsumo deve essere coerente con il fabbisogno energetico della struttura produttiva: la producibilità massima attesa non può eccedere una soglia prossima al consumo medio annuo, determinato sulla base dei dati dell’esercizio precedente e includendo anche eventuali consumi equivalenti legati all’utilizzo diretto di energia termica o di combustibili impiegati per la produzione di energia termica.

Sono infine previsti massimali di costo differenziati per tecnologia (fotovoltaico, eolico, pompe di calore e sistemi di accumulo), espressi in euro per kW o kWh, che incidono direttamente sulla configurazione tecnica e sulla sostenibilità economica degli investimenti.

Accesso all’incentivo: tre comunicazioni e ruolo del GSE

Il decreto struttura l’accesso tramite una sequenza di comunicazioni, da inviare su una piattaforma gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici):

  1. Comunicazione preventiva: l’impresa indica l’ammontare degli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva, con dati identificativi e tipologia dei beni.

  2. Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla ricevuta del GSE, l’impresa conferma l’avanzamento attestando il pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto. Il termine di 60 giorni è un elemento rilevante perché incide sulla pianificazione finanziaria e sugli stati di avanzamento contrattuali.

  3. Comunicazione di completamento: a investimento ultimato e comunque entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette dati e documentazione a supporto (incluse perizie, attestazioni e certificazioni). In caso di più beni, il completamento coincide con la data riferita all’ultimo investimento.

Il GSE rilascia ricevuta di invio e svolge una prima verifica di completezza e corretto caricamento dei dati; in caso di carenze, chiede integrazioni.

Perizia tecnica e certificazione contabile: cosa serve davvero

L’impianto documentale richiesto è articolato:

  • Perizia tecnica asseverata con analisi approfondita: deve dimostrare sia la conformità ai requisiti tecnologici (beni materiali e software), sia l’avvenuta interconnessione ai sistemi aziendali o alla rete di fornitura. Per gli investimenti in rinnovabili, deve attestare anche il rispetto dei requisiti per autoproduzione e autoconsumo.

  • Soggetti abilitati: ingegneri o periti industriali iscritti agli albi, enti di certificazione accreditati (con adeguata copertura assicurativa). Per l’agricoltura, sono previste specifiche figure alternative abilitate.

  • Certificazione contabile: serve a attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la coerenza con la documentazione aziendale; deve essere rilasciata da revisore legale/società di revisione, o da revisore nominato ad hoc se l’impresa non è obbligata per legge. Semplificazione per beni fino a 300.000 euro: per costo unitario non superiore a tale soglia, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante (DPR 445/2000). È una semplificazione che, se confermata, può ridurre tempi e costi per molti investimenti minori.

Controlli: conservazione documentale e rischi di decadenza

Il sistema dei controlli è affidato al GSE. Le imprese dovranno conservare e rendere disponibile l’intera documentazione (fatture, DDT, perizie, attestazioni, certificazioni) fino al decimo anno successivo al completamento.

In caso di irregolarità non sanabili, dichiarazioni false, mancata conservazione o eventi che determinino la perdita dei requisiti (ad esempio specifiche ipotesi di delocalizzazione/cessione senza condizioni di sostituzione), può scattare la decadenza dal beneficio e l’avvio delle procedure di recupero con interessi e sanzioni.

Cosa consigliamo alle imprese

Anche se il decreto non è ancora definitivo, è già chiaro che l’iperammortamento 2026-2028 richiederà una gestione accurata di: tempistiche (consegne), filiera e origine (Made in EU), documentazione tecnica/contabile e comunicazioni su piattaforma.

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