La Legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale a favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi, prevedendo una maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria ai fini della determinazione del reddito imponibile.
La misura si inserisce nel quadro degli strumenti di politica industriale orientati al rafforzamento degli investimenti produttivi, alla trasformazione digitale dei processi aziendali e allo sviluppo dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Destinatari dell’agevolazione
Possono beneficiare dell’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
L’accesso al beneficio è subordinato:
al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
al regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori.
Sono invece espressamente escluse le imprese che si trovano in una delle seguenti situazioni:
liquidazione volontaria;
fallimento;
liquidazione coatta amministrativa;
concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali;
procedimenti in corso per l’accertamento di una delle condizioni sopra indicate.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, secondo il criterio della “data di effettuazione” dell’investimento rilevante ai fini fiscali.
I beni agevolabili rientrano nelle seguenti categorie:
beni strumentali materiali e immateriali nuovi, individuati negli Allegati IV e V, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale;
beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione spetta esclusivamente in presenza di moduli prodotti nell’Unione europea e caratterizzati da specifici livelli minimi di efficienza, differenziati in base alla tecnologia utilizzata.
La norma stabilisce inoltre che, per essere agevolabili, i beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, rendendo centrale la verifica della provenienza già in fase di selezione dei fornitori.
La maggiorazione del costo di acquisizione, rilevante ai fini del calcolo delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, è riconosciuta secondo un sistema a scaglioni:
180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
100% per investimenti eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
50% per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione non incide sul valore civilistico del bene, ma esclusivamente sulla determinazione del reddito imponibile.
L’iperammortamento è cumulabile con altre misure di sostegno finanziate con risorse nazionali o europee riferite ai medesimi investimenti, a condizione che:
non vengano agevolate le stesse quote di costo;
non si superi il costo complessivamente sostenuto.
La base di calcolo della maggiorazione deve essere determinata al netto di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Non è invece ammesso il cumulo con il credito d’imposta per investimenti 4.0 relativo a investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.
Nel caso in cui, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, il bene venga ceduto o delocalizzato all’estero, è comunque possibile continuare a beneficiare delle quote residue del vantaggio fiscale, a condizione che il bene venga sostituito con un altro bene strumentale nuovo avente caratteristiche analoghe o superiori.
Qualora il costo del bene sostitutivo sia inferiore rispetto all’investimento originario, la fruizione del beneficio prosegue nei limiti del costo del nuovo bene.
Per accedere all’iperammortamento, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere una comunicazione telematica al GSE attraverso l’apposita piattaforma.
Le modalità operative, le tempistiche e gli adempimenti di dettaglio sono demandati a un decreto attuativo del MIMIT, che disciplina la procedura di accesso e i controlli sull’agevolazione.
La struttura dell’iperammortamento 2026-2028 rende evidente come la misura non sia solo un beneficio fiscale, ma un incentivo che richiede scelte consapevoli in fase di investimento, dalla selezione dei beni e dei fornitori fino alla corretta gestione documentale.
Un’analisi preventiva dei requisiti e della cumulabilità con altre misure è essenziale per evitare errori che potrebbero compromettere la fruizione dell’agevolazione.
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