MASE: Credito d'imposta per prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero

FINALITÀ

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero.

CONTRIBUTI 

L'agevolazione è concessa, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% delle spese ammissibili, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta. L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può, comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.

BENEFICIARI 

L'agevolazione di cui al presente decreto è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
  • svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN  13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
  1. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  2. gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto   proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

TEMPISTICHE

Il Ministero dispone l'apertura di due distinti sportelli:

  1. il primo da attivare nell'annualità 2024 e avente ad oggetto le spese sostenute nel corso dell'anno 2023;
  2. il secondo da attivare nell'annualità 2025 e avente ad oggetto le spese sostenute nel corso dell'anno 2024.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

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