Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il legislatore reintroduce l’iperammortamento come strumento centrale di politica industriale, superando la logica dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con effetti diretti sulla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili ai fini IRES e IRPEF.
A differenza dei precedenti incentivi, l’iperammortamento non genera liquidità immediata, ma rafforza la capacità futura dell’impresa di produrre reddito, trasformandosi nel tempo in un vero e proprio tax asset.
_______________________________________
Inquadramento normativo
La disciplina dell’iperammortamento è introdotta dall’art. 1, commi 427–436, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
Le modalità operative sono demandate a un decreto interministeriale MIMIT–MEF, attualmente in fase di definizione.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza finestre annuali, senza plafond e senza meccanismi “a sportello”. Rileva la data di consegna del bene, non quella dell’ordine o del contratto.
________________________________________
Chi può beneficiare dell’iperammortamento
Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa.
Sono esclusi:
- lavoratori autonomi e contribuenti forfettari;
- imprese agricole con reddito determinato su base catastale;
- imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità;
- imprese soggette a sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
- imprese aderenti al concordato preventivo biennale.
La fruizione è subordinata al rispetto delle norme su sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva.
________________________________________
Quali investimenti sono agevolabili
L’iperammortamento riguarda due macro-categorie di investimenti:
- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale, inclusi negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale;
- Beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi i sistemi di accumulo.
Sono agevolabili esclusivamente beni prodotti in Stati UE o SEE.
________________________________________
I nuovi Allegati IV e V: cosa cambia
Con il nuovo iperammortamento, i tradizionali Allegati A e B vengono ridenominati e profondamente aggiornati:
- Allegato IV → beni materiali 4.0;
- Allegato V → beni immateriali e software 4.0.
Il cambiamento non è solo formale: i nuovi allegati riflettono l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e l’estensione del paradigma 4.0 verso intelligenza artificiale, dati, cybersecurity, energia e sostenibilità.
________________________________________
Allegato IV – Beni materiali 4.0
L’Allegato IV conferma il principio dei beni interconnessi, ma amplia in modo significativo il perimetro, includendo:
- sistemi cyber–fisici evoluti;
- infrastrutture digitali industriali;
- tecnologie per qualità, sostenibilità ed energia.
Tra le nuove categorie rientrano infrastrutture di calcolo per AI e simulazione, reti industriali avanzate (5G private, Wi-Fi industriale, TSN), sistemi OT/IT di cybersecurity, architetture di edge computing e data storage enterprise.
Sono invece esclusi PC, notebook, tablet, dispositivi di produttività individuale e beni destinati esclusivamente ad attività amministrative.
________________________________________
Allegato V – Software, AI e digitalizzazione avanzata
L’Allegato V amplia in modo significativo l’elenco dei beni immateriali agevolabili.
Accanto ai software “tradizionali” 4.0, rientrano ora esplicitamente:
- sistemi di intelligenza artificiale e machine learning;
- digital twin e virtual industrialization;
- software per la gestione intelligente dell’energia;
- soluzioni per sostenibilità e transizione ecologica;
- piattaforme di interoperabilità e gestione dei dati di filiera.
Le soluzioni SaaS possono essere agevolabili se rispettano i requisiti di interconnessione, destinazione funzionale e origine.
________________________________________
Investimenti in rinnovabili e autoconsumo
Sono agevolabili gli investimenti in:
- impianti fotovoltaici (con moduli UE ad alta efficienza),
- eolico,
- pompe di calore,
- sistemi di accumulo.
Il dimensionamento degli impianti di autoconsumo non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Sono previsti massimali di costo differenziati per tecnologia (€/kW o €/kWh).
________________________________________
Aliquote di maggiorazione
La maggiorazione del costo di acquisizione varia in base all’importo dell’investimento:
- fino a 2,5 milioni € → 180%
- da 2,5 a 10 milioni € → 100%
- da 10 a 20 milioni € → 50%
La maggiorazione rileva solo ai fini IRES/IRPEF, non IRAP, ed è fruibile come variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
________________________________________
Come si realizza il beneficio fiscale
Il vantaggio fiscale dipende dalla capacità dell’impresa di generare reddito.
In presenza di utile, l’iperammortamento produce un risparmio d’imposta progressivo nel tempo.
In caso di perdita fiscale, la maggiorazione confluisce nella perdita e viene recuperata negli esercizi successivi, secondo l’art. 84 del TUIR.
L’assenza iniziale di capienza non comporta la perdita del beneficio.
________________________________________
Procedura di accesso (in sintesi)
La bozza del decreto attuativo prevede:
- Comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva;
- Comunicazione di conferma al raggiungimento del 20% di acconto;
- Comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028.
È richiesta:
- perizia tecnica asseverata (o DSAN sotto i 300.000 €),
- certificazione contabile,
- corretta interconnessione dei beni.
________________________________________
Perché l’iperammortamento richiede un approccio strategico
L’iperammortamento non è un bonus automatico.
È uno strumento che premia investimenti:
- tecnologicamente avanzati,
- coerenti con una strategia industriale,
- capaci di migliorare produttività, efficienza, qualità o sostenibilità.
Usato correttamente, diventa un asset fiscale di medio-lungo periodo, integrato nella pianificazione economica dell’impresa.