Credito d’imposta Formazione 4.0: Le novità nel DDL della Legge di Bilancio 2021

Il DDL della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità anche in merito al Credito d’Imposta Formazione 4.0, bonus istituito con la Legge di Bilancio 2018, che spetta per le spese di formazione finalizzata a consolidare od acquisire le seguenti “tecnologie abilitanti”:

  • Big data e analisi dei dati;
  • Cloud e fog computing;
  • Cyber security;
  • Sistemi cyber-fisici;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo macchina;
  • Manifattura additiva;
  • Internet delle cose e delle macchine;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

La prima novità contenuta nel DDL della Legge di Bilancio 2021 riguarda la proroga del beneficio a tutto il 2022.

La seconda novità è invece relativa all’ ampliamento dell’elenco delle spese ammissibili che vede l’introduzione delle seguenti spese:

  • Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • Costi di esercizio per formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture, l’ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota riferita al loro uso per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime necessarie per i partecipanti disabili);
  • Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • Spese di personale relative ai partecipanti e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese si vanno dunque ad aggiungere alle spese già previste dalla disciplina vigente, di seguito riportate:

  • Spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione;
  • Spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Rimangono invariate le percentuali del credito d’imposta per le piccole, medie e grandi imprese, come di seguito riassunto:

 

  • PICCOLE IMPRESE: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro;
  • MEDIE IMPRESE: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 250.000 euro;
  • GRANDI IMPRESE: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 250.000 euro.

 

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massini annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati, come definite dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

Confermati anche i beneficiari del bonus formazione 4.0 ovverosia le Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito di impresa, imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

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Il bonus formazione 4.0 sarà valido anche nel 2019 ma con una nuova veste. Una disposizione al disegno di legge di Bilancio 2019, infatti, nel prorogare il beneficio anche per il 2019, modifica la misura dell’agevolazione, che non sarà più unica, uguale per tutte le imprese come nella formulazione attuale, ma sarà differenziata in funzione della dimensione dell’impresa: al crescere della dimensione diminuirà il bonus spettante.
Il 3 dicembre 2018 pubblicata la circolare n. 412088 con la quale il MiSE risponde ai numerosi interrogativi aperti.
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