I I bonus fiscali sfruttabili dalle imprese

AGEVOLAZIONE FISCALE

COSA FARE ED ENTRO QUANDO

COMPATIBILITA’ E NON CON ALTRI BONUS

AMMORTAMENTI AL 140%

  • Entro il 31 dicembre 2016 occorre effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli esclusi dal beneficio (esempio: fabbricati e beni con aliquota inferiore al 6,5%)
  • Rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero quella di ultimazione della prestazione (o di liquidazione di stato avanzamento lavori) per gli investimenti realizzati in appalto
  • Per far partire la deduzione dei maxiammortamenti è inoltre necessaria l’entrata in funzione
  • La norma non prevede alcun espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni e non costituisce neppure aiuto di stato
  • Pertanto, come già la Tremonti-ter, risulta cumulabile sia con il credito di imposta per il Sud, introdotto dalla legge Stabilità 2016, che con quello per la ricerca e sviluppo (circolare 5/E/2016)

 

PATENT BOX

  • Le imprese che hanno trasmesso l’opzione a fine 2015, devono completare il fascicolo del ruling inviando, entro fine maggio (150 giorni dall’invio originario come previsto dal provvedimento del 23 marzo 2016), la documentazione su singoli beni che si intende agevolare, vincoli di complementarietà, metodo di calcolo del reddito agevolabile e spese di ricerca e sviluppo sostenute
  • Le imprese che non si sono attivate in tal senso nel 2015 possono trasmettere l’opzione per quest’anno: dal periodo d’imposta 2016 la percentuale di detassazione aumenta al 40% (rispetto al 30% dell’anno scorso) per poi salire al 50% dal 2017
  • Il regime agevolato per i beni immateriali consiste in una deduzione dalla base imponibile e non comporta alcun vincolo di cumulo con altre agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente che ne usufruisce
  • Il patent box è in particolare cumulabile con il credito di imposta per la ricerca e sviluppo (le stesse spese rilevano per entrambi gli inventivi)

CREDITO DI IMPOSTA SUD

  • Per usufruire del credito di imposta i contribuenti interessati devono realizzare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone indicate dalla legge, tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019
  • I beni devono comunque entrare in funzione entro il secondo esercizio successivo a quello di acquisizione e non devono essere ceduti entro il quinto esercizio successivo a quello di entrata in funzione
  • Gli acquisti di beni strumentali devono far parte di un progetto di investimento inziale
  • Per usufruire del credito di imposta si deve trasmettere (a partire dal 30 giugno 2016) il modello approvato con il provvedimento delle Entrate del 24 marzo 2016
  • Il credito di imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano per oggetto i medesimi costi ammessi a beneficio
  • Non esiste alcuna preclusione espressa a cumulare il bonus Sud e il maxi ammortamento del 140% previsto sempre dall’ultima legge di Stabilità

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

  • Il credito di imposta spetta per chi effettua investimenti in ricerca e sviluppo nel periodo 2015-2019, mediante svolgimento di attività agevolabili indicate nel DM attuativo del 27 maggio 2015
  • L’incentivo spetta sui costi sostenuti (per importo superiore a 30 mila euro) nel periodo di imposta, quantificati secondo regole di competenza in base all’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014
  • Le istruzioni per la determinazione dell’incentivo sono state previste dalla circolare delle Entrate 5/E/2016
  • L’articolo 9 del Dm 27 maggio 2015 prevede espressamente la cumulabilità del credito di imposta con l’0agevolazione per l ‘0assunzione di personale altamente qualificato previsto dall’articolo 24 del Dl 83/2012 (la norma ha cessato di avere efficacia dal 1 gennaio 2015 in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 35 della legge 190/2014)
  • Non è previsto alcun divieto espresso di cumulo con altre agevolazioni (circolare 5/E/2016)

AITUO ALLA CRESCITA ECONOIMICA (ACE)

  • La deduzione per il 2015 (Unico 2016) è pari al 4,5% dell’incremento cumulato di patrimonio effettuato mediante accantonamento di utili a riserva e conferimenti in denaro dall’esercizio 2011
  • Per potenziare ulteriormente l’incentivo per il 2016 (coefficiente al 4,75%) è opportuno effettuare apporti in denaro già nei primi mesi dell’anno (gli incrementi delle0esercio vanno ragguagliati nel tempo)
  • Possibile da quest’anno disapplicare le sterilizzazioni antielusive senza interpello
  • L’incentivo non dipende dall’effettuazione di investimenti e non pone alcun problema di cumulo con altri incentivi
  • In presenza di deduzioni spettanti, ma di mancanza o incapienza di reddito imponibile, la deduzione Ace può essere convertita in credito di imposta da “spendere” per il versamento dell’Irap

NUOVA SABATINI

  • Le imprese interessate, insieme alla richiesta di un finanziamento per l’effettuazione di nuovi investimenti, presentano alla banca (o società di leasing) domanda di accesso al contributo in conto interessi (calcolato al 2,75% del finanziamento per una durata di 5 anni), allegando documentazione attestante la conformità degli investimenti ai criteri del Dm 25 gennaio 2016
  • Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC a partire dal 2 maggio 2016
  • In linea generale la Sabatini è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis in base al regolamento Ue 1407/2013, a condizione che il cumulo non superi i limiti stabiliti dall’articolo 17 del regolamento Ue 651/2014
  • Non dovrebbero esserci problemi di cumulabilità tra Sabatini e maxiammortamenti, mentre, in assenza di chiarimenti esplicita al riguardo, sembrerebbe esclusa la contemporanea fruizione di Sabatini e bonus Sud

 

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