Pubblicato in G.U. il Decreto 25 marzo 2022 relativo alla misura Parco Agrisolare

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022 il decreto 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla misura Parco Agrisolare, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese sostenute per installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori, rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento.

Quali incentivi prevede il Bando Parco Agrisolare?

Il Bando Parco Agrisolare prevede un contributo a fondo perduto calcolato in percentuale sulle spese ammesse e differenziato in base alla tipologia di intervento ed alla zona in cui si trova l'impresa beneficiaria.

Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione agricola primaria, per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico) sono concessi nella misura del:

  • 50% delle spese ammesse per le imprese situate nelle regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
  • 40% delle spese ammesse per le le imprese situate nelle altre regioni d'Italia.

​Inoltre è prevista una maggiorazione del 20% per:

  • i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
  • gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
  • gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare sono concessi nella misura del:

  • 50% delle spese ammesse per le imprese situate nelle regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
  • 40% delle spese ammesse per le le imprese situate nelle altre regioni d'Italia.

Gli aiuti agli investimenti alla trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare sono concessi nella misura del 30% delle spese ammesse, elevabile del:

  • 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite.

Quale tipologia di interventi finanzia il Bando Parco Agrisolare?

Il Bando Parco Agrisolare finanzia interventi da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, che prevedano l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

Possono inoltre essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria); a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Quali spese finanzia il Bando Parco Agrisolare?

Il Bando Parco Agrisolare finanzia le seguenti spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.

Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw, secondo gli importi dettagliatamente individuati nel bando.

Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

  • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.

Per tutti gli interventi descritti – nei limiti massimi indicati – sono ammissibilie le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.
È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda di contributo.

Chi può beneficiare dei contributi previsti dal Bando Parco Agrisolare?

Possono beneficiare dei contributi previsti dal Bando Parco Agrisolare

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO ammessi;
  • Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

Quando è possibile presentare domanda di contributo?

Non sono ancora note le tempistiche di presentazione delle domande di contributo. Il MIPAAF pubblicherà a breve le note operative per la presentazione delle domande.
La procedura è a sportello e le pratiche saranno valutate in funzione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

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