Ormai vicina, presumibilmente entro il mese di marzo, la pubblicazione del decreto attuativo per l’applicazione del Piano Transizione 5.0, disciplinato nel Decreto legge PNRR bis, approvato dal Governo lo scorso 26 febbraio 2024.
Dunque in attesa delle disposizioni definitive, cominciamo a vedere quali sono gli aspetti fondamentali del Piano Transizione 5.0, che non sostituirà il Piano Transizione 4.0, ma lo affiancherà laddove gli investimenti agevolabili siano inseriti in un progetto di innovazione che porti ad una riduzione dei consumi energetici.
In altre parole la finalità principale del Piano Transizione 5.0, che presenta aliquote maggiorate e crescenti rispetto a quelle 4.0, è supportare le aziende nella riduzione dei consumi energetici, indirizzandole verso un'economia più sostenibile e verde.
Finalmente le imprese, che da mesi sono alla finestra, potranno riprogrammare e riprendere gli investimenti che avevano sospeso in attesa delle novità del tanto atteso piano Transizione 5.0.
Il piano è dedicato a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, ubicate nel territorio nazionale che effettuino, nel biennio 2024-2025, nuovi investimenti in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e legge 11 dicembre 2016, n. 232, inseriti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Per adeguarlo alle ulteriori finalità del piano 5.0 nell’allegato B, dedicato ai beni immateriali (software), viene ampliato, sono stati aggiunti i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) e quelli software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.
La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Qualora l’investimento in beni 4.0 non porti ad una riduzione dei consumi energetici oppure tale riduzione sia al di sotto delle soglie sopra riportate, si applicano le regole e le aliquote del Piano Transizione 4.0.
Inoltre, se i progetti di investimento, che portano ad una riduzione dei consumi energetici dell’azienda pari almeno al 3% o del 5% del processo produttivo interessato dal progetto, prevedono un importo di spesa superiore ai 40.000 euro, il piano 5.0 agevola anche:
Gli investimenti in beni necessari all’ autoconsumo e all’ autoproduzione devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.
L’incentivo per i moduli fotovoltaici, è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del:
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.
Per quanto concerne invece la formazione del personale, essa deve essere erogata da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Le aliquote del piano Transizione 5.0 sono determinate in base al livello di riduzione dei consumi energetici relativi alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.
Laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
Qualora l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,
Per calcolare la riduzione dei consumi occorre riproporzionare i conteggi su base annuale fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti.
Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito andrà calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui individuabili secondo i criteri definiti nel decreto PNRR bis al comma 17.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
I crediti d’imposta del piano Transizione 5.0 saranno riconosciuti agli investimenti che, come già detto, sono inseriti in progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici secondo le percentuali già illustrate, effettuati nel biennio 2024-2025.
E’ presumibile che, nonostante i decreti attuativi del piano saranno pubblicati a fine marzo, siano ammissibili al beneficio anche gli investimenti già inviati a inizio 2024, dal momento che, l’applicazione della misura era prevista dal 1° gennaio 2024 in una decisione del CDM dell’ 8 dicembre 2023.
I crediti d’imposta 5.0 spettano a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono previste ulteriori esclusioni, rispetto al piano Transizione 4.0, allo scopo di assicurare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH).
Pertanto, non sono ammissibili ai crediti d’imposta 5.0, gli investimenti destinati:
Il credito d’imposta si usa in compensazione tramite F24, e la fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025, data che rappresenta il termine per l’effettuazione dell’investimento, per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.
La fruizione dell’incentivo infatti non è automatica ma occorrerà attendere provvedimento di concessione fondamentale previsto a garanzia del Governo che non vengano sforate le risorse
disponibili.
Qualora l’impresa beneficiaria non avesse sufficiente capienza per fruire del credito d’imposta maturato, potrà farlo anche in cinque quote annuali di pari importo.
Le imprese che intendono fruire degli incentivi 5.0 dovranno ottemperare all’obbligo di produrre ex ante ed ex post, cioè prima e dopo l’investimento:
Le comunicazioni di cui non si conoscono ancora i contenuti precisi, occorreranno al MIMIT per monitorare le risorse prenotate e spese.
Infine occorrerà un’ultima certificazione del revisore dei conti attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
A certificare l’ammissibilità delle spese ed il completamento degli investimenti saranno dei valutatori indipendenti inseriti in un elenco che sarà disposto con i decreti attuativi.
Le certificazioni ex ante ed ex post relative agli investimenti 5.0 dovranno essere effettuate da un valutatore indipendente in merito all’ammissibilità e il completamento degli investimenti.
In particolare la certificazione ex ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali 4.0, nelle percentuali già illustrate.
La certificazione ex post dovrà invece attestare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Inoltre dovrà attestare l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
A copertura delle spese che le piccole e medie imprese dovranno sostenere per le certificazioni degli investimenti 5.0, queste ultime potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
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Nuovo bando per sostenere gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza a fronte di futuri eventi atmosferici calamitosi di tipo alluvionale nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.
Il contributo massimo assegnabile è pari a euro 50.000.
In arrivo un nuovo bando per sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori.
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di euro 60.000,00.
Il Piano Transizione 5.0 rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane di investire in innovazione e sostenibilità, migliorando al contempo la propria competitività. Questo strumento permette di affrontare la sfida della transizione ecologica e digitale con un concreto supporto finanziario, rendendo l’Italia protagonista del cambiamento verso un’economia più green e tecnologicamente avanzata.
A distanza di un mese e mezzo dalla pubblicazione della circolare operativa sul Piano Transizione 5.0 (circolare operativa 16 agosto 2024 , n. 25877), realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE, che fornisce le linee guida per l'applicazione della misura, ripercorriamo le caratteristiche principali dell'incentivo fiscale e delle procedure necessarie per poterne fruire.