Comincia l’era degli incentivi 5.0

Ormai vicina, presumibilmente entro il mese di marzo, la pubblicazione del decreto attuativo per l’applicazione del Piano Transizione 5.0, disciplinato nel Decreto legge PNRR bis, approvato dal Governo lo scorso 26 febbraio 2024.

Dunque in attesa delle disposizioni definitive, cominciamo a vedere quali sono gli aspetti fondamentali del Piano Transizione 5.0, che non sostituirà il Piano Transizione 4.0, ma lo affiancherà laddove gli investimenti agevolabili siano inseriti in un progetto di innovazione che porti ad una riduzione dei consumi energetici.

In altre parole la finalità principale del Piano Transizione 5.0, che presenta aliquote maggiorate e crescenti rispetto a quelle 4.0, è supportare le aziende nella riduzione dei consumi energetici, indirizzandole verso un'economia più sostenibile e verde.

Finalmente le imprese, che da mesi sono alla finestra, potranno riprogrammare e riprendere gli investimenti che avevano sospeso in attesa delle novità del tanto atteso piano Transizione 5.0.

I beni strumentali incentivati e il collegamento al piano Transizione 4.0

Il piano è dedicato a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, ubicate nel territorio nazionale che effettuino, nel biennio 2024-2025, nuovi investimenti in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e legge 11 dicembre 2016, n. 232, inseriti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Per adeguarlo alle ulteriori finalità del piano 5.0 nell’allegato B, dedicato ai beni immateriali (software), viene ampliato, sono stati aggiunti i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) e quelli software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.

La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Qualora l’investimento in beni 4.0 non porti ad una riduzione dei consumi energetici oppure tale riduzione sia al di sotto delle soglie sopra riportate, si applicano le regole e le aliquote del Piano Transizione 4.0.

Inoltre, se i progetti di investimento, che portano ad una riduzione dei consumi energetici dell’azienda pari almeno al 3% o del 5% del processo produttivo interessato dal progetto, prevedono un importo di spesa superiore ai 40.000 euro, il piano 5.0 agevola anche:

  • investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoconsumo e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fatta eccezione per le biomasse);
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al 10% dell’investimento agevolabile e ad un massimo di 300.000 euro.

Gli investimenti in beni necessari all’ autoconsumo e all’ autoproduzione devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.

L’incentivo per i moduli fotovoltaici, è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

Per quanto concerne invece la formazione del personale, essa deve essere erogata da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote 5.0

Le aliquote del piano Transizione 5.0 sono determinate in base al livello di riduzione dei consumi energetici relativi alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.

Laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Qualora l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici

Per calcolare la riduzione dei consumi occorre riproporzionare i conteggi su base annuale fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito andrà calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui individuabili secondo i criteri definiti nel decreto PNRR bis al comma 17.

La cumulabilità degli incentivi del piano Transizione 5.0

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Ambito temporale per l’ammissibilità degli investimenti 5.0

I crediti d’imposta del piano Transizione 5.0 saranno riconosciuti agli investimenti che, come già detto, sono inseriti in progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici secondo le percentuali già illustrate, effettuati nel biennio 2024-2025.

E’ presumibile che, nonostante i decreti attuativi del piano saranno pubblicati a fine marzo, siano ammissibili al beneficio anche gli investimenti già inviati a inizio 2024, dal momento che, l’applicazione della misura era prevista dal 1° gennaio 2024 in una decisione del CDM dell’ 8 dicembre 2023.

Chi può accedere ai benefici del piano Transizione 5.0

I crediti d’imposta 5.0 spettano a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono previste ulteriori esclusioni, rispetto al piano Transizione 4.0, allo scopo di assicurare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH).
Pertanto, non sono ammissibili ai crediti d’imposta 5.0, gli investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Come si fruisce dei creditI d’imposta 5.0

Il credito d’imposta si usa in compensazione tramite F24, e la fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025, data che rappresenta il termine per l’effettuazione dell’investimento, per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

La fruizione dell’incentivo infatti non è automatica ma occorrerà attendere provvedimento di concessione fondamentale previsto a garanzia del Governo che non vengano sforate le risorse
disponibili.

Qualora l’impresa beneficiaria non avesse sufficiente capienza per fruire del credito d’imposta maturato, potrà farlo anche in cinque quote annuali di pari importo.

Quali documenti occorre redigere per i crediti d’imposta 5.0

Le imprese che intendono fruire degli incentivi 5.0 dovranno ottemperare all’obbligo di produrre ex ante ed ex post, cioè prima e dopo l’investimento:

  • una certificazione ex ante
  • una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • una certificazione ex post
  • una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Le comunicazioni di cui non si conoscono ancora i contenuti precisi, occorreranno al MIMIT per monitorare le risorse prenotate e spese.

Infine occorrerà un’ultima certificazione del revisore dei conti attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Chi certifica e cosa

A certificare l’ammissibilità delle spese ed il completamento degli investimenti saranno dei valutatori indipendenti inseriti in un elenco che sarà disposto con i decreti attuativi.

Le certificazioni ex ante ed ex post relative agli investimenti 5.0 dovranno essere effettuate da un valutatore indipendente in merito all’ammissibilità e il completamento degli investimenti.

In particolare la certificazione ex ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali 4.0, nelle percentuali già illustrate.

La certificazione ex post dovrà invece attestare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Inoltre dovrà attestare l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A copertura delle spese che le piccole e medie imprese dovranno sostenere per le certificazioni degli investimenti 5.0, queste ultime potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

Qual è la “prima mossa da fare” per entrare nell’era degli incentivi 5.0

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