Il 10 aprile 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in collaborazione con il GSE, ha aggiornato le FAQ ufficiali sul Piano Transizione 5.0. Sono state introdotte quattro nuove risposte e modificate tre esistenti, per un totale di 42 FAQ. Le principali novità vertono sulle semplificazioni procedurali per la verifica della riduzione dei consumi energetici nel caso della sostituzione dei beni obsoleti, anche acquisiti in leasing, la cumulabilità tra autoproduzione a distanza e CACER, il registro dei pannelli fotovoltaici, il calcolo del fabbisogno energetico e le condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni.
Una delle novità riguarda le macchine mobili non stradali. Secondo quanto chiarito, se si sostituiscono macchinari dotati di motori STAGE I o precedenti con macchine di categoria STAGE V, si può applicare direttamente la procedura semplificata prevista dall’art. 38, comma 9-bis. Non è quindi necessario effettuare calcoli dettagliati sul risparmio energetico.
Vengono inoltre forniti esempi concreti su come applicare questa procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari già ammortizzati da almeno due anni. I consumi energetici dei vecchi macchinari possono essere stimati partendo da quelli dei nuovi, aumentandoli del 5%. Non sono richieste misurazioni specifiche per i vecchi beni, né è necessario che vi sia un legame tecnologico diretto tra i due. Resta comunque l’obbligo di produrre la documentazione di certificazione e indicare il risparmio in tonnellate equivalenti di petrolio.
Tra le novità più attese c’è la conferma che l’incentivo per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili è compatibile con altri incentivi previsti dal Decreto CACER. La faq chiarisce che gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, realizzati nel contesto del Piano Transizione 5.0 e situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva beneficiaria, possono cumulare i benefici con quelli previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, a condizione che rispettino specifici requisiti di localizzazione, titolarità e connessione alla rete, oltre ai limiti di potenza e di beneficio per il Decreto CACER.
Nel testo rilasciato il 24 febbraio 2025, si chiariva che gli impianti fotovoltaici potevano rientrare tra gli interventi agevolabili per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, a condizione che fossero utilizzati moduli fotovoltaici inseriti in uno specifico registro istituito con riferimento all’articolo 12 del Decreto-Legge del 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla Legge del 2 febbraio 2024, n. 11, e in base all’articolo 1, comma 6, del Decreto-Legge n. 116 del 9 agosto 2024. Il testo faceva inoltre riferimento alla possibilità, in attesa della piena operatività del registro, di ammettere agli incentivi anche impianti basati su moduli non ancora registrati, purché il produttore attestasse formalmente la conformità ai requisiti previsti. Per tali impianti era prevista una maggiorazione del beneficio fiscale se venivano impiegati pannelli ad alta efficienza energetica.
Nel successivo aggiornamento del 10 aprile 2025, alla normativa già citata è stato aggiunto anche il riferimento al Decreto-Legge n. 113/2024, sempre all’articolo 1, comma 6, consolidando il quadro giuridico di riferimento. Restano inalterati i criteri relativi alla qualità dei moduli, al rispetto dei vincoli tecnici e territoriali, nonché alla possibilità di utilizzare una dichiarazione da parte del produttore come documentazione provvisoria, fino alla disponibilità del registro ufficiale. Viene inoltre introdotto un ulteriore dettaglio: se l’azienda ha già effettuato investimenti in impianti fotovoltaici utilizzando moduli non ancora inseriti nel registro, dovrà verificare in un secondo momento che tali moduli risultino effettivamente iscritti quando il registro sarà attivo.
Nella versione più recente della FAQ 6.4, datata 10 aprile 2025, è stata ampliata la portata della domanda, che ora include non solo gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti, ma anche quelli in corso di installazione, oltre ai sistemi di accumulo energetico.
La risposta aggiornata specifica che, nel caso in cui presso il sito produttivo siano presenti o siano in fase di realizzazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi per l’accumulo, l’impresa è tenuta a comunicarlo attraverso la piattaforma informatica dedicata, indicando in modo puntuale la data di messa in servizio dell’ultimo impianto. Per determinare il fabbisogno energetico, deve essere preso in considerazione il bilancio tra l’energia generata e quella effettivamente consumata, escludendo la quota di energia non utilizzata direttamente.
L’aggiornamento della FAQ 8.6 mira a chiarire con maggiore precisione il principio della “nettizzazione” nei meccanismi di cumulo degli incentivi. In particolare, viene ribadito che il credito d’imposta per gli investimenti nel Piano Transizione 5.0 deve essere calcolato tenendo conto di eventuali altri aiuti pubblici già ricevuti, ossia sulla base di spese al netto di ulteriori contributi percepiti per gli stessi interventi.
Rimane confermata la possibilità per le imprese di sommare questo credito ad altri strumenti agevolativi nazionali o europei, a condizione che ogni misura venga applicata a quote di spesa distinte e non sovrapposte. In ogni caso, restano valide eventuali esclusioni esplicitamente previste dalle normative che regolano gli altri incentivi di cui si intende beneficiare.
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