Il decreto Sostegni bis ha uniformato la disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti pubblicitari portando fino al 50% degli investimenti effettuati l'ammontare del beneficio fiscale sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali sia per quelli su radio ed tv nazionali non partecipate dallo Stato.
Viene dunque meno la distinzione, che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, in due regimi: uno straordinario per le campagne su quotidiani e periodici, anche digitali, che prevedeva un beneficio fiscale fino al 50% degli investimenti effettuati ed uno ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali. che prevedeva un beneficio pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purchè pari almeno all'1% degli investimenti simili, effettuati nell'anno precedente sul medesimo mezzo di informazione.
È inoltre prevista una nuova finestra temporale per la comunicazione per l'accesso al beneficio, dal 1° settembre al 30 settembre 2021.
Restano comunque valide le comunicazioni inviate dal 1° al 31 marzo 2021, per le quali il calcolo del credito spettante sarà effettuato automaticamene in base alle nuove disposizioni.
Sarà in ogni caso possibile, per chi vorrà ampliare i propri investimenti per beneficiare delle nuove condizioni di calcolo, sostituire la precedente prenotazione effettuata a marzo, utilizzando la nuova finestra di comunicazione prevista a settembre 2021.
Definito inoltre il budget delle risorse destinate alla misura per il biennio 2021-2022 che ammontano a :
Ammontano invece a 45 milioni di euro le risorse stanziate per l'anno 2023.
Possono beneficiare del bonus pubblicità:
In virtù delle novità introdotte dal decreto Sostegni bis, che di fatto ha eliminato il criterio dell'incremento dell' 1%, nel 2021 possono accedere al credito d’imposta anche le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
Sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati:
Sono escluse:
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