La Regione Lombardia ha pubblicato il bando Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l’accumulo dell’energia prodotta, allo scopo di promuovere l’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle piccole e medie imprese lombarde.
Il bando si articola in due differenti linee:
Possono presentare domanda di contributo le piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:
La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.
Linea 1:
Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento europeo 651/2014, i costi ammissibili al contributo corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.
Tali costi sono determinati come segue:
Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Non rientrano negli interventi di efficientamento energetico, e pertanto non sono ammissibili, i costi per l’installazione, il potenziamento e l’efficientamento di impianti fotovoltaici.
Sono ammissibili al contributo le voci di costo di seguito descritte, pertinenti al progetto proposto.
Contributo del 50%:
Contributo del 40%:
Per la linea 2:
Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento europeo 651/2014, gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti, che non rientrano nell’obbligo di installazione previsto dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 o dalle disposizioni regionali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.
Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
Contributo del 50%:
Contributo del 30% delle spese ammissibili per:
Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto determinato come segue:
Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.
Per entrambe le linee, è necessario che l’impresa abbia realizzato la diagnosi energetica della sede produttiva per cui presenta la domanda di contributo di cui al presente bando non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando, relativa alla finestra temporale per la quale si inoltra la domanda di partecipazione al bando.
La diagnosi energetica dovrà essere redatta da professionisti esterni all’impresa, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali.
Nel caso di imprese energivore (come definite all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014), tali professionisti dovranno essere certificati anche da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339.
Nel caso di imprese non energivore, tali professionisti potranno essere anche privi della suddetta certificazione, in conformità al parere espresso dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018.
Le domande di contributo potranno essere presentate in due diverse finestre temporali, distinte per ciascuna linea di intervento:
Linea 1
Linea 2
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