RUBRICA 5.0 SMART Formazione 5.0: requisiti, modalità, vantaggi.

Nei precedenti articoli della nostra rubrica 5.0 Smart abbiamo parlato del metodo di calcolo del risparmio energetico anche attraverso l’illustrazione di alcuni casi pratici ed affrontato il tema dei vincoli normativi e delle opportunità legate al fotovoltaico.

Oggi approfondiremo il tema delle attività di formazione, anch’esse oggetto di agevolazione del piano Transizione 5.0.

Il Decreto Ministeriale “Transizione 5.0” all’art. 4 comma 2 lettera b) prevede infatti che siano agevolabili anche “le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.(…)”

La possibilità di agevolare le attività di formazione richiama alla memoria la precedente esperienza del credito d’imposta formazione 4.0, introdotta con la legge di Bilancio 2016, di cui potrebbe sembrare la naturale continuazione.

In realtà sussistono importanti differenze.

Le attività formative agevolabili nel contesto della Transizione 5.0 sono soggette a regole più rigide. Proprio in quest’ottica nel DM è stato previsto un Allegato (il numero 2), all’interno del quale sono state puntualmente elencate le materie di cui deve trattare la formazione relativa alla transizione energetica (dall’ A.1 all’ A.4) e quella relativa alla transizione digitale dei processi produttivi (dal B.1 al B.4).

Le attività formative devono avere una durata minima di 12 ore, devono prevedere un esame finale e possono essere erogate in modalità remota.

I corsi non possono più essere erogati senza distinzione da soggetti interni o esterni l’impresa, ma solo da questi ultimi. Di conseguenza sono abilitati all’attività di formatori:

  • Università ed enti pubblici di ricerca;
  • Settore EA37 della Uni ISO 9001;
  • ITS Academy, European Digital Innovation Hub e centri di competenza di alta specializzazione;
  • Soggetti accreditati dalla Regione o presso i fondi interprofessionali.

 

Le spese per la formazione non possono superare il limite totale del 10% dell’investimento “trainante” (analogamente a quanto previsto per il fotovoltaico, non è possibile agevolare le attività di formazione senza un investimento in beni strumentali 4.0) e il valore massimo di 300.000,00 €.

I costi ammissibili sono relativi ai formatori, spese di viaggio e forniture degli stessi, costi di consulenza, spese per il personale dipendente e anche per i soci lavoratori.

Per quest’ultimi sono ammissibili esclusivamente le spese pari al costo medio aziendale, riferito alle ore di formazione dei dipendenti impiegati come discenti impegnati nel medesimo corso.

È quindi conveniente investire anche su attività di formazione nonostante questi nuovi vincoli?

La nostra risposta è senza dubbio SEMPRE.

Perché la formazione dovrebbe essere una parte integrante delle attività di un’azienda che attribuisce il giusto valore alle competenze dei propri collaboratori.

Perché quando si affronta un progetto di innovazione l’adeguata formazione del personale coinvolto garantisce il successo del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in minor tempo e con maggior efficacia.

Nel prossimo articolo, in uscita mercoledì 4 dicembre 2024, tratteremo il tema del Principio DNSH nell’ambito del Piano Transizione 5.0, un ulteriore approfondimento perché tu possa coglierne al massimo le opportunità.

Per informazioni dubbi o chiarimenti, cliccate sul banner riportato sotto.

 

Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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