RUBRICA 5.0 SMART: nuove FAQ e aggiornamenti chiave della Legge di Bilancio 2025

In data 21 Febbraio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le tanto attese e proclamate FAQ relative agli aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge del 30 Dicembre 2024 nr. 207).

Rivoluzionando il nostro piano editoriale, oggi, care lettrici e lettori, andremo ad analizzare il contenuto del testo sopracitato.

Il documento prevede numerose e utili puntualizzazioni che in qualche modo definiscono sempre più le modalità di attuazione e richiesta del Piano Transizione 5.0.

Una prima novità, se così può essere definita, è la possibilità di accedere al beneficio anche per i contratti di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni.

Tali contratti garantiscono la determinazione del momento di effettuazione attraverso l’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR, secondo il quale “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà”.

Sempre in ambito di accessibilità al beneficio, la FAQ 2.18 specifica che non è necessario produrre attestazioni ulteriori per il Piano Transizione 5.0 se i beni sono in possesso già di Relazioni Tecniche o Perizie che ne attestino i requisiti valevoli per l’Industria 4.0.

Successivamente, le FAQ rimodulano prima gli scaglioni per il calcolo dell’aliquota spettante (FAQ 5.1) e poi per la base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza (FAQ 6.1) come previsti dalla nuova Legge di Bilancio 2025 (130%, 140% e 150% per impianti con moduli di efficienza pari ad almeno il 21,5%, almeno al 23,5%, infine almeno del 24%)

Nel paragrafo 8, relativamente alla Cumulabilità, sono state introdotte le FAQ 8.6 (possibilità di cumulo con altre risorse dell’Unione Europea come da articolo 1 comma 427 lettera g) della Legge di Bilancio) e cumulabilità con ZES unica (FAQ 8.7). Si ricorda che la cumulabilità delle agevolazioni è concessa sulla restante parte del valore dell’investimento. Se quindi ho agevolato un bene del valore di  1.000.000 di euro con un contributo dell’UE per il 60% delle spese, l’agevolazione spettante per il Piano Transizione 5.0 dovrà essere calcolata sui restanti 400.000 euro.

Le maggiori novità sono però contenute nel paragrafo riservato al Calcolo del Risparmio Energetico. Al calcolo della Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art.38) sono dedicate 3 FAQ di notevole interesse riguardanti la sostituzione di BENI OBSOLETI (oggetto dello scorso articolo)

 

4.19: Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in "sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe"?

La risposta alla domanda è racchiusa nella capacità del nuovo bene di svolgere funzioni che abbiano come output processi di trasformazione o creazione di valore simili al precedente. Non sussistono vincoli di dimensioni, peso, potenze o altre caratteristiche tra bene sostituito e in sostituzione e il vecchio bene non dovrà essere necessariamente rottamato.

 

4.20: In che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?

La FAQ pubblicata richiede espressamente l’ausilio dei costruttori dei beni per ottemperare a questo vincolo. I produttori infatti dovranno documentare l’efficientamento energetico attraverso evidenze di:

  • Conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 (progettazione ecocompatibili delle macchine utensili con lo scopo di ridurre il consumo energetico) o ISO 12759 (requisiti di efficienza energetica per i ventilatori industriali);

  • Conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 (sistemi di azionamento a velocità variabile Variable Speed Drive; (norme che trovano applicazioni in motori industriali, pompe, ventilatori, compressori e nastri trasportatori) o IEC 60034 (Motori elettrici Rotanti, caratteristiche tecniche ed efficienza energetica dei motori elettrici rotanti; norme che trovano applicazioni in motori industriali, pompe, macchine utensili ed elettrodomestici); LA differenza principale è che la prima riguarda gli inverter e sistemi di azionamento per il controllo della velocità dei motori mentre la seconda norma definisce gli standard di efficienza e protezione per i motori elettrici stessi

  • Conformità del bene agli standard della serie EN 50598 (la norma è specifica per il mercato europeo e si applica convertitori di potenza, motori elettrici, sistemi di azionamento completi [motore+inverter]); la norma garantisce classificazione dell’efficienza energetica per motori ed inverter, misurazione delle perdite di potenza per una valutazione trasparente delle prestazioni con obbligo di documentare l’impatto ambientale.

  • Utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;

  • Report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;

  • Certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

 

4.21: La rivalutazione di un bene influisce sulla verifica della condizione di cui al comma 9- bis, per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi?

Le rivalutazioni non influiscono ai fine delle condizioni di cui all’articolo 38 comma 9-bis.

Il paragrafo riservato a queste ultime FAQ si intitola “Procedura Semplificata”. Suona quasi ironico dato che alla data odierna, in caso di sostituzione di bene obsoleto, l’impresa e il certificatore dovranno calcolare il consumo del processo interessato o dell’unità produttiva in relazione al vecchio bene (1), richiedere l’aiuto del costruttore auspicando la conformità ad uno degli standard normativi di cui sopra (2), produrre una certificazione ex ante in cui si dichiara un efficientamento energetico pari almeno al 3 o al 5% e infine inviare la documentazione (3). E voi cosa ne pensate? fateci conoscere il vostro punto di vista e come sempre vi ringrazio per la lettura e il tempo dedicatomi.

 

A presto per un altro appuntamento della Rubrica 5.0 Smart di Esclamativa S.r.l.

Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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