RUBRICA 5.0 SMART - Piano Transizione 5.0: Beni Obsoleti, luci e ombre dell'emendamento 15.8

Cari lettrici e lettori ben ritrovati con un altro appuntamento della Rubrica di Esclamativa 5.0 Smart.

Oggi tratteremo un tema divenuto attuale a seguito della nuova Legge di bilancio pubblicata in data 29/12/2024.

Con il nuovo emendamento, il 15.8, oltre alla cumulabilità del piano Transizione 5.0, all’unificazione dei primi due scaglioni e alla maggiorazione delle aliquote per il fotovoltaico, sono state paventate delle semplificazioni significative.

Tra queste, una delle più “attraenti” novità è senza dubbio quella legata ai beni definiti “obsoleti”.

Procediamo per gradi iniziando dal testo dell’emendamento.

“g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.»

Analizzando il testo dell’emendamento, saltano agli occhi diversi punti:

1.       Sarà possibile sostituire i beni obsoleti se e solo se questi abbiano terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi.

2.       I nuovi beni dovranno essere conformi a delle norme di settore

3.       I nuovi beni contribuiranno in misura pari al 3 o al 5% a seconda se riferiti all’unità produttiva o al processo interessato.

Se per il punto 1 non penso ci sia bisogno di spiegazioni, per i restanti punti le zone d’ombra sono molteplici.

Innanzitutto quali sono le norme di settore ovvero le prassi richiamate al comma 9-bis appena introdotto?

Si fa riferimento a beni simili svolgenti le stesse funzioni?

Al momento non sono state date risposte ne pubblicate nuove FAQ (molto attese) a riguardo.

Ancora più ambiguo è il punto 3. I beni contribuiscono ad una riduzione (quasi d’ufficio) del 3 o del 5% del consumo energetico.

Sorge, da certificatore, una domanda spontanea.

Non sarebbe stato meglio garantire un’aliquota minima pari al 35% senza scomodare l’efficientamento energetico?

Condividendo infatti i buoni propositi del legislatore (ammodernare il parco macchine delle imprese) nutro invece dubbi riguardo le modalità di attuazione.

Per prima cosa, a seguito della pubblicazione dell’emendamento, e soprattutto dei giorni di manutenzione del sito del GSE (ufficialmente in manutenzione per tre giorni per aggiornare le aliquote) ci si aspettava forse la possibilità di selezionare l’opzione “beni obsoleti”.

Invece nella piattaforma questa possibilità non è presente ed anzi ci si trova a dover fornire informazioni sui consumi e sulla percentuale di risparmio anche per la casistica in oggetto. In parole povere il Rappresentante Legale dell’impresa richiedente dovrà firmare una DSAN (generata e obbligatoria per richiedere la conferma di avvenuta prenotazione in fase ex-ante) in cui il risparmio ottenuto con il nuovo investimento è pari al 3 o al 5%. Stessa cosa dovrà fare il certificatore. Non è stata, ad oggi, 19/02/2025, pubblicata una modulistica ad hoc per i casi cosiddetti semplificati.

La situazione reale è che un’impresa che vuole agevolare l’acquisto di un bene in sostituzione dovrà prima di tutto calcolare il risparmio energetico possibile (stessa procedura come se il bene non fosse obsoleto). Se l’esito fosse positivo potrà richiedere l’aliquota spettante e monitorare in futuro i consumi. Se l’esito fosse negativo potrà accedere all’agevolazione dichiarando un risparmio del 5% (falso) e una conformità alle prassi di settore (non chiarissime) ma evitando di monitorare i consumi.

Chiudo questo appuntamento della Rubrica 5.0 con una domanda.

Non sarebbe stato più semplice dare la possibilità alle imprese di dichiarare una sostituzione di un bene obsoleto potendo accedere quindi all’aliquota minima?

Non sarebbe necessaria un template di certificazione di relazione tecnica (allegati VIII e IX) per la casistica dei beni obsoleti?

 

Nel prossimo articolo della Rubrica di Esclamativa 5.0 Smart parleremo di come calcolare il fabbisogno energetico di un’azienda, di come approcciarsi alla piattaforma per il calcolo del dimensionamento di un impianto fotovoltaico e restiamo in trepida attesa delle nuove FAQ tenendovi come sempre aggiornati e informati.

 

A presto

Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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Finanziati interventi per: 

  • Sviluppo e fabbricazione di tecnologie critiche e rafforzamento delle relative catene del valore. (Azione 1.6.1);
  • Supporto a progetti di ricerca e innovazione collegati alla fabbricazione di tecnologie critiche ad alto TRL (Azione 1.6.2)

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Domande presentabili dal 20 maggio 2025 (ore 13:00) al 19 giugno 2025 (ore 13:00). Procedura valutativa a graduatoria.

Nella news tutti i dettagli, tra cui le percentuali di contributo.