RUBRICA SMART 5.0: Data di conclusione dell'investimento e Interconnessione nel Piano Transizione 5.0

Buongiorno lettrici e lettori e ben ritrovati.

L’obiettivo della Rubrica 5.0 Smart è quello di analizzare insieme i diversi aspetti e le casistiche del Piano Transizione 5.0. La norma, regolamentata dall’art. 38 della Legge nr.19 della legge 2 marzo 2025, abbraccia diversi ambiti applicativi. Tra questi c’è la possibilità di agevolare beni facenti parte dell’Allegato A e dell’Allegato B della Legge di Bilancio 2017, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili escluse le biomasse, programmi di formazione del personale.

Le ultime due tipologie però devono necessariamente essere accompagnate da un investimento in beni materiali o immateriali di quelli inclusi negli elenchi della Legge 232.

I termini di ammissibilità risultano determinanti. Sono agevolabili gli investimenti a partire dal 1° gennaio 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025.

Oggi tratteremo di una differenza sottile ma sostanziale proprio in questi termini: la differenza tra la data di conclusione dell’intervento e quella di interconnessione.

Facendo un passo indietro, il momento di “inizio investimento” è definito come la data apposta sul primo documento giuridicamente vincolante firmato dall’impresa in relazione al progetto.

Sulla data di fine o conclusione dell’investimento invece si è aperto negli scorsi mesi un acceso dibattito.

Entro il 31 dicembre 2025, data ultima per l’ammissibilità del progetto, i beni devono essere interconnessi con perizie firmate oppure è sufficiente che siano installati e collaudati?

Definire questo aspetto risulta determinante in quanto un’azienda può presentare diversi progetti di agevolazione ma solo in maniera sequenziale. Una volta concluso il precedente è possibile presentare il successivo.

Quando si conclude un progetto?

Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

Nel caso di un bene materiale o immateriale, il momento di conclusione di un progetto di investimento è determinato dalla data apposta sul verbale di installazione e/o di collaudo, da un verbale di conclusione lavori se trattasi di un impianto fotovoltaico, da una data di esame finale se il progetto riguarda la formazione.

L’interconnessione del bene è invece una caratteristica dello stesso che non condiziona la data di conclusione dell’investimento. La data di interconnessione risulta necessaria in fase di verifica delle condizioni che definiscono un bene 4.0, la data entro e non oltre la quale dovrà essere certificata con apposita perizia.

Il limite massimo per l’invio di tale documentazione al GSE è il 28 febbraio 2026, che rappresenta quindi anche la data ultima per interconnettere il bene.

 

In tabella è rappresentato un possibile caso di investimento composto da tre beni, di cui due materiali e un impianto fotovoltaico.

La data di inizio investimento corrisponde a quella del primo contratto giuridicamente vincolante, ossia alla conferma d’ordine del secondo bene.

L’investimento è invece completato alla data 18.11.2024, data in cui è stato firmato il verbale di collaudo del centro di lavoro.

Le perizie che attestano le caratteristiche necessarie per includere i beni nell’Allegato A potranno essere asseverate una volta comprovata l’integrazione e l’interconnessione dei beni 1 e 2.

Una volta inviata la certificazione ex post tramite applicativo e dopo aver ricevuto la possibilità di utilizzo del credito da parte del GSE, l’impresa potrà presentare un nuovo progetto di innovazione agevolabile con il Piano Transizione 5.0.

 

Ricapitolando:

  • Data di inizio investimento: dal 1° gennaio 2024.
  • Data di conclusione dell’investimento: al massimo al 31 dicembre 2025.
  • Data ultima per interconnettere il bene e comprovarne le caratteristiche con certificazione e perizia: 28 febbraio 2026.

 

Sperando di aver fatto chiarezza su un ulteriore aspetto della norma, vi invito a condividere le vostre esperienze e i vostri dubbi commentando l’articolo o contattandoci.

 

Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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