RUBRICA SMART 5.0 - Stage V: il passepartout per accedere al Piano Transizione 5.0

Care Lettrici e cari Lettori della Rubrica 5.0 Smart di Esclamativa, ben ritrovati!

Il Piano Transizione 5.0, istituito dall’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e successive integrazioni, mira a sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso investimenti in tecnologie innovative volte all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

In questo contesto, le trattrici agricole e i veicoli mobili non stradali, che rappresentano categorie di beni strumentali fondamentali per il settore primario, sono soggette a precise regole di ammissibilità quando sono dotate di motorizzazioni di ultima generazione (Stage V) e sostituiscono veicoli con livelli di emissione precedenti (Stage I o inferiori).

Sebbene in linea generale non siano ammissibili all’agevolazione i beni il cui funzionamento sia dovuto all’utilizzo di combustili derivanti da fonti fossili, sussistono alcune eccezioni, a condizione che:

  • L’uso di combustibili fossili sia temporaneo e tecnicamente inevitabile;
  • L’investimento sia sostitutivo di un veicolo esistente;
  • La sostituzione consenta il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Oltre ai trattori, il Piano include anche le macchine agricole semoventi non omologate come “trattori” (ad esempio mietitrebbie, falcia-condizionatrici, raccoglitrici, vendemmiatrici), purché:

  • Siano macchine autonome progettate per specifiche lavorazioni agricole o forestali;
  • Siano marcate CE secondo la direttiva macchine, indipendentemente dall’omologazione UE 167/2013;
  • L’uso di carburanti fossili sia temporaneo e inevitabile.

 

Lo spirito della norma è includere queste macchine, riconoscendone il ruolo cruciale nelle attività agricole, anche quando non corrispondono alla definizione stringente di trattore.

Rispetto a quanto sopra, si prospettano dunque importanti opportunità di agevolazione per il settore primario.

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione è dunque necessario acquisire una macchina semovente dotata di un motore Stage V e contemporaneamente sostituire un bene Stage I (o inferiore).

Il nuovo bene dovrà essere interconnesso al sistema digitale dell’azienda e la sostituzione documentata.

Un’ulteriore importante novità proviene dalla FAQ 4.24 del 10 aprile 2025.

La procedura semplificata descritta all’articolo 38 comma 9-bis del “Piano Transizione 5.0” prevede che sia possibile adottare tale misura anche per i veicoli mobili non stradali.

La procedura semplificata per la sostituzione dei beni obsoleti prevede che il bene sostituito abbia terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi e che il bene in sostituzione sia stato progettato e costruito seguendo le normali prassi e norme tecniche di settore.

Per rispettare quest’ultimo necessario vincolo, la FAQ 4.24 sottolinea come lo Stage V sia di per sé una garanzia di qualità a livello energetico e per questo non è necessario produrre ulteriore documentazione.

Lo Stage V è regolato da un corpus unico di standard e procedure di prova (decisi a livello UE e internazionali), supportato da certificazioni da organismi notificati e da documentazione tecnica (perizie, audit), che dimostrano la conformità a quelle stesse prassi condivise in ambito industriale. Le emissioni sono misurate secondo cicli di prova armonizzati definiti nelle norme ISO 8178, che stabiliscono protocolli rigorosi per test ripetibili e comparabili.

 

Come è possibile accedere all’aliquota di credito d’imposta del 35% optando per la procedura semplificata?

Per accedere al 35% di credito d’imposta, ricorrendo alla procedura semplificata, è necessario:

  • Essere in possesso di un veicolo semovente non stradale motorizzato Stage I (o inferiori);
  • Verificare che il periodo di ammortamento del veicolo da sostituire sia terminato da almeno 24 mesi;
  • Individuare un bene con un motore Stage V;
  • Verificare le 5+2 caratteristiche affinché lo stesso sia 4.0;
  • Calcolare il risparmio energetico, come indicato dalla FAQ 4.24 e dalla Circolare Operativa;
  • Sostituire effettivamente il vecchio bene documentando il tutto.

 

Se i beni presentano i requisiti richiesti, devo necessariamente optare per la procedura semplificata?

La risposta è no.

Anche se i beni sono conformi a quanto sopra descritto, nulla vieta di verificare la percentuale di risparmio energetico con la procedura standard.

Se infatti la sostituzione portasse ad un efficientamento dei consumi consumi energetici del 10% o 15% (rispetto al processo interessato) il credito d’imposta spettante sarebbe superiore.

Se l’analisi del risparmio energetico, nonostante i nostri suggerimenti, vi sembra ancora complessa, non esitate a contattarci e vi aiuteremo a risolvere tutti i vostri dubbi, affinché possiate beneficiare anche voi dei vantaggi del piano Transizione 5.0.

Dandovi appuntamento al prossimo articolo, di cui non vi sveliamo ancora l’argomento, vi invitiamo come sempre a commentare o condividere gli articoli che ritenete più utili e interessanti.

 

Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini

Ingegnere Industriale

Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa

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