Sisma 2012: nuovi contributi per l’eliminazione delle carenze e il miglioramento sismico

Gli interventi ammissibili devono riguardare esclusivamente:

1) L'eliminazione di una o più delle carenze ex art. 3 comma 8 del D. L. 74/21012 convertito nella Legge 122/2012:

  • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed orizzontali e tra questi ultimi;
  • presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  • presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
  • eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

2) Le spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra citate.

3) Gli interventi di miglioramento sismico.
4) Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonchè la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisoria e/o definitiva.
 
Si ricorda che il provvedimento è destinato alle imprese che non hanno subito danni ai fabbricati e che pertanto non hanno potuto usufruire dei contributi per la ricostruzione degli immobili sulla base dell'Ordinanza n. 57 e s.m.i.
Rispetto alla precedente versione il bando in esame presenta alcune novità tra cui:
  • l'iserimento tra i beneficiari delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti;
  • la proroga al 9 ottobre 2017 del  termine ultimo per la consegna della verifica di sicurezza effettuata nel rispetto delle NTC08 (cap. 8);
  • la proroga al 30 giugno 2018 del termine di fine lavori;
  • la proroga al 31 agosto 2018 del termine per la rendicontazione delle spese. 
Sono, invece, rimasti invariati: la percentuale massima del 70% del contributo concedibile e i tetti massimi del contributo concedibile di € 149.000 ed € 200.000.
 
Si segnala, infine, che la disciplina prevista dalla presente ordinanza si applica alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore dell'ordinanza stessa, ad eccezione del termine di fine lavori (30 giugno 2018) e del termine per la rendicontazione delle spese (31 agosto 2018), che si applicano anche alle domande in corso di concessione od erogazione ai sensi dell'ordinanza n. 26/2016.
 
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