Il nuovo Iperammortamento 2026-2028 si avvicina alla piena operatività con la definizione della bozza, quasi definitiva del decreto attuativo, che chiarisce in modo puntuale funzionamento, requisiti e modalità di accesso all’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Il testo attuale rappresenta una versione ormai strutturata, profondamente diversa dalla prima bozza circolata a inizio anno e già in grado di fornire indicazioni operative affidabili per le imprese.
L’iter attuativo ha subito un rallentamento significativo rispetto alle attese iniziali.
La prima versione del decreto, presentata a gennaio, era stata accantonata per risolvere una criticità rilevante: il vincolo che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
A seguito delle osservazioni delle imprese, questo vincolo è stato eliminato con il decreto-legge 38/2026, consentendo la ripresa dei lavori sul testo attuativo.
La bozza attuale dovrà ora essere:
Successivamente saranno necessari ulteriori provvedimenti attuativi (decreti direttoriali, piattaforma, modulistica).
La piena operatività è attesa dopo la metà di maggio, con possibili slittamenti.
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Il concetto di completamento segue le regole dell’articolo 109 del TUIR:
Ne deriva un aspetto operativo rilevante: anche investimenti ordinati nel 2025 possono accedere all’incentivo, se la consegna avviene dal 2026.
L’intero impianto procedurale è costruito attorno al concetto di struttura produttiva.
Si tratta di un sito composto da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.
Rispetto alla definizione utilizzata nel Piano Transizione 5.0, il concetto è stato semplificato, eliminando il riferimento alla capacità di coprire interamente il ciclo produttivo.
L’accesso all’agevolazione prevede una sequenza strutturata di comunicazioni da trasmettere al GSE.
Comunicazione ex-ante
È la fase iniziale, nella quale l’impresa dichiara:
La comunicazione può essere unica o suddivisa per gruppi di beni o singoli investimenti.
Verifica del GSE e gestione integrazioni
Entro 10 giorni il GSE verifica:
In caso di carenze, viene richiesta integrazione da effettuare entro ulteriori 10 giorni.
Comunicazione di conferma
Una volta validata la prima fase, l’impresa ha 60 giorni per trasmettere la conferma dell’investimento, dimostrando di aver sostenuto almeno il 20% del costo.
Nel caso di leasing, il requisito è considerato soddisfatto con:
Comunicazione di completamento
Al termine dell’investimento e dopo l’interconnessione dei beni, l’impresa invia la comunicazione finale.
Questa deve includere:
È possibile chiudere anche solo parte degli investimenti inizialmente previsti e avviare la fruizione in modo progressivo.
Il termine ultimo per l’invio è il 15 novembre 2028.
Possibile comunicazione periodica
È allo studio l’introduzione di una comunicazione annuale con funzione di monitoraggio.
L’obiettivo è consentire al MEF di aggiornare lo stato degli investimenti e liberare eventuali risorse prenotate ma non più utilizzate.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento:
La fruizione avviene:
Esempio:
su un bene ammortizzato in 5 anni, il primo anno si deduce il 10% del beneficio, poi il 20% per quattro anni e infine il restante 10%.
Le soglie si applicano su base annuale.
Per i beni in locazione finanziaria, la fruizione si basa sull’articolo 102, comma 7 del TUIR:
L’agevolazione decade se, durante il periodo di fruizione:
È possibile mantenere il beneficio se, nello stesso periodo d’imposta, il bene viene sostituito con uno tecnologicamente equivalente o superiore.
Il decreto chiarisce che anche i software fruiti tramite canone rientrano nell’agevolazione.
Il beneficio è calcolato sulla quota di canone di competenza di ciascun periodo d’imposta all’interno della durata della misura.
La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza soglie minime.
Deve attestare:
Può essere rilasciata da:
Per il settore agricolo sono ammessi anche altri professionisti qualificati.
I soggetti certificatori devono essere coperti da polizza assicurativa.
È inoltre richiesta una certificazione contabile delle spese.
Non è previsto alcun rimborso per i costi di certificazione.
Il nuovo impianto consente di agevolare anche investimenti energetici in modo autonomo.
Sono inclusi:
Gli impianti devono essere collegati alla struttura produttiva:
Gli impianti non possono superare il 105% del fabbisogno energetico.
Il calcolo si basa sui consumi dell’anno precedente, considerando energia elettrica e termica.
Sono previste:
Il GSE effettua controlli documentali e tecnici sugli investimenti.
L’impresa deve conservare:
In caso di utilizzo indebito, il GSE segnala all’Agenzia delle Entrate, che procede al recupero del beneficio con sanzioni e interessi.
La struttura della misura è chiara:
Il decreto, pur essendo ancora in bozza, definisce già un quadro operativo che richiede una gestione attenta fin dalle prime fasi.
Prima di avviare o confermare un investimento è opportuno verificare:
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