Iperammortamento 2026-2028: cosa prevede la bozza del decreto attuativo e come cambia l’accesso all’incentivo

Il nuovo Iperammortamento 2026-2028 si avvicina alla piena operatività con la definizione della bozza, quasi definitiva del decreto attuativo, che chiarisce in modo puntuale funzionamento, requisiti e modalità di accesso all’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Il testo attuale rappresenta una versione ormai strutturata, profondamente diversa dalla prima bozza circolata a inizio anno e già in grado di fornire indicazioni operative affidabili per le imprese.

Iter del decreto e superamento del vincolo territoriale

L’iter attuativo ha subito un rallentamento significativo rispetto alle attese iniziali.

La prima versione del decreto, presentata a gennaio, era stata accantonata per risolvere una criticità rilevante: il vincolo che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

A seguito delle osservazioni delle imprese, questo vincolo è stato eliminato con il decreto-legge 38/2026, consentendo la ripresa dei lavori sul testo attuativo.

La bozza attuale dovrà ora essere:

  • firmata dai ministeri competenti
  • sottoposta alla Corte dei Conti
  • pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Successivamente saranno necessari ulteriori provvedimenti attuativi (decreti direttoriali, piattaforma, modulistica).

La piena operatività è attesa dopo la metà di maggio, con possibili slittamenti.

Ambito temporale degli investimenti

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Il concetto di completamento segue le regole dell’articolo 109 del TUIR:

  • per beni materiali e immateriali rileva la data di consegna, indipendentemente dai principi contabili adottati
  • per gli impianti energetici rileva la data di fine lavori

Ne deriva un aspetto operativo rilevante: anche investimenti ordinati nel 2025 possono accedere all’incentivo, se la consegna avviene dal 2026.

Struttura produttiva: unità di riferimento

L’intero impianto procedurale è costruito attorno al concetto di struttura produttiva.

Si tratta di un sito composto da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.

Rispetto alla definizione utilizzata nel Piano Transizione 5.0, il concetto è stato semplificato, eliminando il riferimento alla capacità di coprire interamente il ciclo produttivo.

Procedura di accesso: articolazione in più fasi

L’accesso all’agevolazione prevede una sequenza strutturata di comunicazioni da trasmettere al GSE.

Comunicazione ex-ante
È la fase iniziale, nella quale l’impresa dichiara:

  • dati identificativi
  • struttura produttiva
  • tipologia e valore degli investimenti

La comunicazione può essere unica o suddivisa per gruppi di beni o singoli investimenti.

Verifica del GSE e gestione integrazioni
Entro 10 giorni il GSE verifica:

  • correttezza formale
  • completezza dei dati

In caso di carenze, viene richiesta integrazione da effettuare entro ulteriori 10 giorni.

Comunicazione di conferma
Una volta validata la prima fase, l’impresa ha 60 giorni per trasmettere la conferma dell’investimento, dimostrando di aver sostenuto almeno il 20% del costo.

Nel caso di leasing, il requisito è considerato soddisfatto con:

  • stipula del contratto
  • impegno all’acquisto da parte della società concedente

Comunicazione di completamento
Al termine dell’investimento e dopo l’interconnessione dei beni, l’impresa invia la comunicazione finale.

Questa deve includere:

  • perizia tecnica asseverata
  • certificazione contabile

È possibile chiudere anche solo parte degli investimenti inizialmente previsti e avviare la fruizione in modo progressivo.

Il termine ultimo per l’invio è il 15 novembre 2028.

Possibile comunicazione periodica
È allo studio l’introduzione di una comunicazione annuale con funzione di monitoraggio.

L’obiettivo è consentire al MEF di aggiornare lo stato degli investimenti e liberare eventuali risorse prenotate ma non più utilizzate.

Fruizione del beneficio

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento:

  • 180% fino a 2,5 milioni
  • 100% fino a 10 milioni
  • 50% fino a 20 milioni

La fruizione avviene:

  • dall’esercizio di interconnessione
  • secondo i coefficienti del DM 31 dicembre 1988
  • con riduzione del 50% della quota nel primo anno

Esempio:
su un bene ammortizzato in 5 anni, il primo anno si deduce il 10% del beneficio, poi il 20% per quattro anni e infine il restante 10%.

Le soglie si applicano su base annuale.

Regole per il leasing

Per i beni in locazione finanziaria, la fruizione si basa sull’articolo 102, comma 7 del TUIR:

  • rileva la quota capitale
  • sono esclusi gli interessi
  • è inclusa la quota di riscatto finale

Decadenza e mantenimento del beneficio

L’agevolazione decade se, durante il periodo di fruizione:

  • il bene viene ceduto
  • il bene viene trasferito all’estero

È possibile mantenere il beneficio se, nello stesso periodo d’imposta, il bene viene sostituito con uno tecnologicamente equivalente o superiore.

Software in modalità as-a-service

Il decreto chiarisce che anche i software fruiti tramite canone rientrano nell’agevolazione.

Il beneficio è calcolato sulla quota di canone di competenza di ciascun periodo d’imposta all’interno della durata della misura.

Perizia e certificazioni

La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza soglie minime.

Deve attestare:

  • conformità ai requisiti tecnici
  • interconnessione
  • caratteristiche specifiche (anche per energia)

Può essere rilasciata da:

  • ingegneri
  • periti industriali
  • enti certificatori accreditati

Per il settore agricolo sono ammessi anche altri professionisti qualificati.

I soggetti certificatori devono essere coperti da polizza assicurativa.

È inoltre richiesta una certificazione contabile delle spese.

Non è previsto alcun rimborso per i costi di certificazione.

Investimenti in energia rinnovabile

Il nuovo impianto consente di agevolare anche investimenti energetici in modo autonomo.

Sono inclusi:

  • impianti di generazione elettrica
  • trasformatori e misuratori
  • impianti per calore di processo
  • servizi ausiliari
  • sistemi di accumulo, anche su impianti esistenti

Gli impianti devono essere collegati alla struttura produttiva:

  • sulla stessa area
  • oppure tramite POD riconducibili
  • oppure nella stessa zona di mercato

Dimensionamento e limiti

Gli impianti non possono superare il 105% del fabbisogno energetico.

Il calcolo si basa sui consumi dell’anno precedente, considerando energia elettrica e termica.

Sono previste:

  • tabelle di conversione dei vettori energetici
  • costi massimi ammissibili (es. 900 €/kWh per accumulo)

Controlli e obblighi documentali

Il GSE effettua controlli documentali e tecnici sugli investimenti.

L’impresa deve conservare:

  • perizie
  • certificazioni
  • fatture
  • documenti di trasporto

In caso di utilizzo indebito, il GSE segnala all’Agenzia delle Entrate, che procede al recupero del beneficio con sanzioni e interessi.

Cosa emerge dalla bozza

La struttura della misura è chiara:

  • maggiore formalizzazione del processo
  • controllo continuo degli investimenti
  • centralità della documentazione tecnica

Il decreto, pur essendo ancora in bozza, definisce già un quadro operativo che richiede una gestione attenta fin dalle prime fasi.

 

 

Prima di avviare o confermare un investimento è opportuno verificare:

  • corretta impostazione tecnica
  • coerenza dei requisiti
  • modalità di accesso e fruizione

Richiedi un’analisi preliminare per valutare come strutturare correttamente l’accesso al nuovo iperammortamento.

 

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