SISMABONUS: i chiarimenti dell'agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese di manutenzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, la tinteggiatura, l’intonacatura e il rifacimento dei pavimenti possono rientrare nel Sismabonus, a patto che  facciano parte di un più ampio intervento antisismico.


Inoltre l’Agenzia ha precisato che l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale, che deve certificare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguente all’intervento progettato, deve tassativamente essere presentata prima dell’inizio dei lavori. La presentazione tardiva dell’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dal bonus antisismico.


Altro chiarimento dell’Agenzia riguarda l’impossibilità di fruire della detrazione del Sismabonus  in un numero di rate maggiore delle 5 stabilite nella misura.
Per ovviare a questo inconveniente è possibile optare per l’agevolazione destinata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, seppur di misura inferiore (50%), è fruibile in un numero di 10 rate. Si precisa che quest’ultima opzione  non è praticabile per i soggetti Ires, in quanto essi non possono usufruire del bonus ristrutturazioni.

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Per il quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è possibile richiedere la detrazione fiscale del 50 % delle spese sostenute per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

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