Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 il decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che reca le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 che varia come segue:
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia
Molise, Basilicata, Sardegna
Abruzzo
Per le zone Sulcis iglesiente (Sardegna)
Per Taranto (Puglia)
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali agevolati dalla misura, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle zone assistite della Regione Abruzzo.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.
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