Come anticipato nel titolo, i soggetti interessati nel 2024 a fruire del credito d'imposta previsto dal Bonus Pubblicità dovranno presentare:
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che comunica l'ammontare spettante. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo la chiusura del termine per il ricevimento della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".
Dal 2018 è stato istituito il Bonus Pubblicità: un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
A decorrere dall’anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
I beneficiari sono:
Non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
Il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno. L’agevolazione è subordinata al valore incrementale che deve essere non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili effettuati nell’anno precedente.
Il credito è riconosciuto per investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea oppure editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile. Sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ovvero presso il ROC, e sia dotata della figura del direttore responsabile.
Si sottolinea che non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, come previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate; non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.
Il credito spetta nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Inoltre, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.
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