Nei precedenti articoli della nostra rubrica 5.0 Smart abbiamo parlato del metodo di calcolo del risparmio energetico anche attraverso l’illustrazione di alcuni casi pratici ed affrontato il tema dei vincoli normativi e delle opportunità legate al fotovoltaico.
Oggi approfondiremo il tema delle attività di formazione, anch’esse oggetto di agevolazione del piano Transizione 5.0.
Il Decreto Ministeriale “Transizione 5.0” all’art. 4 comma 2 lettera b) prevede infatti che siano agevolabili anche “le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.(…)”
La possibilità di agevolare le attività di formazione richiama alla memoria la precedente esperienza del credito d’imposta formazione 4.0, introdotta con la legge di Bilancio 2016, di cui potrebbe sembrare la naturale continuazione.
In realtà sussistono importanti differenze.
Le attività formative agevolabili nel contesto della Transizione 5.0 sono soggette a regole più rigide. Proprio in quest’ottica nel DM è stato previsto un Allegato (il numero 2), all’interno del quale sono state puntualmente elencate le materie di cui deve trattare la formazione relativa alla transizione energetica (dall’ A.1 all’ A.4) e quella relativa alla transizione digitale dei processi produttivi (dal B.1 al B.4).
Le attività formative devono avere una durata minima di 12 ore, devono prevedere un esame finale e possono essere erogate in modalità remota.
I corsi non possono più essere erogati senza distinzione da soggetti interni o esterni l’impresa, ma solo da questi ultimi. Di conseguenza sono abilitati all’attività di formatori:
Le spese per la formazione non possono superare il limite totale del 10% dell’investimento “trainante” (analogamente a quanto previsto per il fotovoltaico, non è possibile agevolare le attività di formazione senza un investimento in beni strumentali 4.0) e il valore massimo di 300.000,00 €.
I costi ammissibili sono relativi ai formatori, spese di viaggio e forniture degli stessi, costi di consulenza, spese per il personale dipendente e anche per i soci lavoratori.
Per quest’ultimi sono ammissibili esclusivamente le spese pari al costo medio aziendale, riferito alle ore di formazione dei dipendenti impiegati come discenti impegnati nel medesimo corso.
È quindi conveniente investire anche su attività di formazione nonostante questi nuovi vincoli?
La nostra risposta è senza dubbio SEMPRE.
Perché la formazione dovrebbe essere una parte integrante delle attività di un’azienda che attribuisce il giusto valore alle competenze dei propri collaboratori.
Perché quando si affronta un progetto di innovazione l’adeguata formazione del personale coinvolto garantisce il successo del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in minor tempo e con maggior efficacia.
Nel prossimo articolo, in uscita mercoledì 4 dicembre 2024, tratteremo il tema del Principio DNSH nell’ambito del Piano Transizione 5.0, un ulteriore approfondimento perché tu possa coglierne al massimo le opportunità.
Per informazioni dubbi o chiarimenti, cliccate sul banner riportato sotto.
Articolo a cura dell’ Ing. Salvatore Rossini
Ingegnere Industriale
Collaboratore Area Progetti e Consulenza di Esclamativa
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In arrivo una nuova misura della Regione Lombardia per sostenere la crescita e la competitività delle microimprese attraverso interventi di innovazione tecnologica su impianti e attrezzature, con l’obiettivo di efficientamento energetico.
Previsti contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un massimo di 50.000 euro.
Le domande potranno essere presentate prossimamente, con procedura valutativa a sportello.
Le risorse residue destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro
Nuovo bando MIMIT: 320 milioni di euro per le PMI che investono in energia rinnovabile
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato un bando da 320 milioni di euro per supportare le PMI italiane nell’investimento in energia rinnovabile.
L’iniziativa prevede contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici e mini eolici destinati all’autoconsumo, sistemi di accumulo energetico e diagnosi energetiche.
Le risorse sono destinate per il 40% alle regioni del Sud Italia e per un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Le agevolazioni prevedono contributi fino al 40% per le piccole imprese, 30% per le medie imprese, 30% per i sistemi di stoccaggio e 50% per la diagnosi energetica.
Dal 26 giugno 2025 è in vigore il decreto del 16 maggio 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che rafforza gli incentivi del PNRR destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai sistemi di autoconsumo collettivo.
Le principali novità:
Estensione ai Comuni fino a 50.000 abitanti (rispetto ai 5.000 previsti in origine);
Anticipazione fino al 30% del contributo da parte del GSE;
Cumulo più favorevole: esclusa la riduzione della tariffa premio anche per le persone fisiche.
Previsti un contributo a fondo perduto fino al 40% per impianti rinnovabili e una tariffa incentivante fino a 120 €/MWh sull’energia condivisa, valida per 20 anni.